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Ordinanza

Ordinanza n. 1769/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare: a) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 58754 del 17.12.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), e del relativo elenco allegato, recante comunicazione degli esiti della prova preselettiva di ammissione alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, indetto con d.D.G. n. 2269 del 09.12.2024; b) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 58996 del 19.12.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), e del relativo elenco allegato, recante integrazione dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso de quo, laddove attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; c) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 59697 del 30.12.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), e del relativo elenco allegato, recante ulteriore integrazione dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso de quo; d) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; e) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 5372 del 07.10.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante comunicazione di visibilità degli elaborati della prova preselettiva del concorso de quo; f) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 53475 del 03.10.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante comunicazione della prova preselettiva estratta; g) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; h) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l'espletamento della prova in parola; i) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Comitato Tecnico Scientifico recanti la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; l) del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante nonché provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l'attribuzione del punteggio pari a 29,37, generato dal sistema informatico predisposto per l'espletamento della prova in parola; m) qualora occorra, del D.M. 12.06.2024 n. 109, recante regolamento del concorso de quo e degli allegati Quadri di riferimento, nonché del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 2269 del 09.12.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale e sul portale InPA), recante bando di indizione, nella parte in cui disciplinano l'organizzazione, l'espletamento e la correzione della prova preselettiva; n) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all'esito della correzione della prova preselettiva stante la patente illegittimità dei quesiti impugnati conseguentemente, per la condanna anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti, e per l'effetto a consentire l'ammissione alla prova scritta.

Giustizia amministrativa202601838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova preselettiva e mancata ammissione alle prove scritte del concorso per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia, nonché gli atti relativi alla formulazione, validazione e correzione dei quesiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli avvisi ministeriali recanti gli esiti della prova preselettiva, le successive integrazioni degli elenchi degli ammessi alle prove scritte, gli atti di formulazione e validazione dei quesiti, gli atti di correzione e attribuzione del punteggio, nonché, ove occorrente, il regolamento e il bando nella parte relativa alla prova preselettiva. Ha dedotto l'illegittimità di alcuni quesiti, ritenuti irragionevoli, erronei e svianti, sostenendo che tali vizi avrebbero determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante, indicato in 29,37 punti, e impedito l'ammissione alle prove scritte. Ha chiesto in via cautelare la sospensione degli atti, la riformulazione del punteggio con attribuzione di un punto per ciascun quesito contestato e l'ammissione alla prova scritta, anche mediante eventuali misure ripristinatorie.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non risultava dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la prova scritta si era già svolta e, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, restava possibile disporre prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Il Collegio non ha definito in questa fase le censure sull'inesattezza dei quesiti, ritenendo che dovessero essere esaminate nel merito; a tal fine era già stata fissata l'udienza pubblica del 9 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l'istanza è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente a fondamento della domanda di condanna, ma l'ordinanza cautelare non ha deciso tale domanda risarcitoria o conformativa.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando non risulti dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, anche se le censure dedotte possono presentare profili meritevoli di esame nel giudizio di merito.
  • Quando la prova concorsuale si è già svolta, l'avvenuto superamento della fase procedimentale non esclude in assoluto la tutela cautelare: l'assenza del periculum può tuttavia essere ravvisata se, in caso di accoglimento del ricorso, sono ancora concretamente possibili prove suppletive o altre misure ripristinatorie.
  • La mancata concessione della tutela cautelare non comporta una valutazione negativa definitiva sulle censure relative all'inesattezza dei quesiti, quando il giudice rinvii espressamente il loro esame alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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