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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37537/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ferretto impugna la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermandone la condanna per i reati annessi agli artt. 216 co.1 n.1) e 223 co.1 R.D. 267/1942. Il primo motivo di ricorso denunciava violazione dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 per la mancata pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta, specificamente formulata dall'imputato nelle conclusioni scritte, di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive. Inoltre il ricorso ha prospettato la decorrenza della prescrizione come causa estintiva del reato.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 in quanto la Corte d'Appello non si era pronunciata sulla richiesta di sostituzione della pena. È stato poi accertato che il termine massimo di prescrizione (12 anni e 6 mesi dalla data di commissione del fatto, 24/07/2012) è spirato il 7/02/2025, tenuto conto anche delle sospensioni per rinvii (14 giorni relativi all'udienza dell'8/10/2018). Non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. perché le circostanze non emergono dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; tuttavia l'annullamento con rinvio è stato ritenuto ininfluente poiché, essendo intervenuta la causa estintiva, il giudice del rinvio avrebbe comunque dovuto dichiararla immediatamente. P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • R.D. 267/1942 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), art. 216 co.1 n.1

    art. 216 co.1 n.1 R.D. 267/1942

    Norma indicata come centro della contestazione penale: la Corte ha confermato che l'imputazione originaria era fondata sui reati previsti da tale articolo, che costituiscono la base dell'accusa sostanziale.

  • R.D. 267/1942, art. 223 co.1

    art. 223 co.1 R.D. 267/1942

    Ulteriore norma richiamata nel capo di imputazione; citata per individuare la fattispecie penalmente rilevante contestata all'imputato.

  • D.Lgs. 150/2022, art. 95

    Secondo la Corte, la mancata pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di sostituzione della pena, formulata specificamente dall'imputato, integra violazione di questa norma che disciplina gli effetti e le sostituzioni della pena: la mancata decisione deve essere sanata in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Richiamato per chiarire il modello procedimentale applicabile alle udienze dinanzi alla settima sezione penale e per escludere la conversione della trattazione in modalità diversa; rileva ai fini dell'ammissibilità della richiesta di trattazione orale.

  • Codice di procedura penale, art. 129 comma 2

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda il rigoroso presupposto per pronunciare il proscioglimento quando esiste una causa di estinzione del reato: è ammissibile soltanto se dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto, la mancata partecipazione dell'imputato o l'insussistenza della rilevanza penale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274/244275

    Richiamata per ribadire il principio che il proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando le circostanze escluse emergono dagli atti in modo ictu oculi; inoltre viene usata per giustificare l'annullamento senza rinvio quando la declaratoria della causa estintiva renderebbe inutile un nuovo esame del merito.

Massime di principio

  • Se l'imputato formula nelle conclusioni scritte una specifica richiesta di sostituzione della pena ai sensi delle norme applicabili e il giudice d'appello omette di pronunciarsi, ciò costituisce violazione di legge rilevante in sede di legittimità.
  • Quando dalla ricostruzione temporale emerge che il termine massimo di prescrizione è decorso, la sentenza di condanna deve essere annullata per estinzione del reato; l'annullamento può essere disposto senza rinvio se il rinvio non potrebbe che portare alla stessa immediata declaratoria della causa estintiva.
  • Il proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che le circostanze che escludono il fatto o la responsabilità dell'imputato risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile (percezione 'ictu oculi'); in assenza di tale chiarezza, non è possibile pronunciare un proscioglimento di merito.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto non solo dei termini ordinari ma anche delle interruzioni e sospensioni (es. rinvii per istanza di parte) che incidono sulla decorrenza del termine estintivo.

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