Cassazione Civile, Ordinanza n. 00260/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la questione di giurisdizione e ha dichiarato che la controversia appartiene alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, non a quella del giudice amministrativo. Ha quindi rimesso le parti davanti al Commissario competente, che provvederà anche sulle spese. La Corte ha escluso di dover pronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato, perché non si trattava di impugnazione in senso proprio.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente agrario)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al T.A.R., della deliberazione regionale che ha dichiarato esecutiva la ricognizione catastale effettuata da un perito demaniale in attuazione di una precedente sentenza commissariale sugli usi civici relativa a talune tenute. Il Comune ha dedotto tre censure: mancato possesso, da parte del perito incaricato, dei requisiti richiesti dalla legge per quel tipo di accertamento; incompatibilità del perito per avere svolto in altro giudizio funzioni di consulente di parte dell'Università agraria; erroneità dell'atto regionale nella parte in cui aveva affermato che le opposizioni degli interessati riguardassero solo una delle tenute, mentre avrebbero interessato anche un'altra. L'Università agraria ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la Regione ha aderito alla conclusione chiedendo la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, L. 16 giugno 1927, n. 1766
Attribuisce al Commissario per la liquidazione degli usi civici la cognizione delle controversie sull'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e, come antecedente logico-giuridico, sulla demanialità del suolo.
R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 15, 29 e 30
Norme richiamate nel procedimento amministrativo di ricognizione catastale poi dichiarato esecutivo.
Richiamato solo per escludere la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, poiché non si versava in un'impugnazione.
Massime di principio
- Le controversie che richiedono l'accertamento dell'esistenza, della natura o dell'estensione di diritti di uso civico appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, anche quando la domanda sia veicolata come impugnazione di un atto amministrativo.
- Quando il sindacato sull'atto amministrativo presuppone, in via logico-giuridica, la verifica della demanialità del suolo o della qualitas soli, la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere esclusa.
- Non è consentito attrarre alla giurisdizione amministrativa una controversia che, pur investendo vizi formali o procedimentali dell'atto, abbia come vero tema decisorio la qualificazione demaniale o civica dei terreni.
- Nel giudizio sugli usi civici, il Commissario può disapplicare atti amministrativi illegittimi quando ciò sia strumentale alla decisione sulla situazione dominicale o civica controversa.
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