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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27515/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la responsabilità penale per diverse ipotesi di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di indebite sovvenzioni europee (e aveva assolto dall'estorsione). Il ricorrente deduceva: mancata induzione in errore dell'ente erogatore (AGEA) e quindi carenza degli elementi costitutivi della truffa; difetto del dolo ingannatorio; la qualificazione della fattispecie di cui all'art. 640-bis come reato autonomo invece che come circostanza aggravante della truffa; errato riconoscimento della recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica; conseguente errori sul computo della prescrizione; determinazione non specificata degli aumenti per continuazione; diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo fondate le valutazioni di merito sulla collettività probatoria che dimostrava la produzione di documentazione falsa e l'induzione in errore dell'AGEA. Tuttavia ha accolto il secondo motivo di ricorso: in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite l'art. 640-bis non costituisce un reato autonomo ma una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. Ciò ha rilevanza sul piano del trattamento sanzionatorio (applicazione dell'art. 64 comma 4 cod. pen. e criteri di determinazione degli aumenti). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per la nuova determinazione della pena. Il resto del ricorso è rigettato e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La norma è stata valorizzata dal merito come fattispecie applicata ai fatti (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche), ma la Corte di Cassazione ricorda che, secondo le Sezioni Unite, la materia va interpretata come circostanza aggravante della truffa e non come reato autonomo

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa: la Corte richiama che le ipotesi connesse all'ottenimento di erogazioni pubbliche devono essere inquadrate alla stregua della truffa con l'aggravante prevista da 640-bis

  • art. 316-ter cod. pen.

    Richiamato per distinzione: la indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter) si distingue dalla truffa aggravata per la mancata inclusione dell'induzione in errore tra gli elementi costitutivi; la Corte chiarisce che i fatti accertati non rientravano in 316-ter ma implicavano induzione in errore

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento della recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica in base alla pericolosità del ricorrente e alla pluralità di condanne per reati contro il patrimonio

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Richiamati in tema di prescrizione: la Corte ricorda che il computo dei termini di prescrizione va effettuato secondo parametri oggettivi e astratti e non in base all'aumento concreto di pena

  • art. 64 comma 4 cod. pen.

    Regola la concurrence di più circostanze aggravanti: si applica soltanto l'aumento per la circostanza più grave salvo che il giudice non aumenti; la Cassazione ha ritenuto che in sede di merito questo criterio non è stato correttamente applicato alla determinazione della pena

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 26351/2002)

    Principio di diritto richiamato: la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche è circostanza aggravante e non reato autonomo; vincola la qualificazione giuridica e il trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • La fattispecie di cui all'art. 640-bis va interpretata come circostanza aggravante della truffa (art. 640) e non come reato autonomo: ciò incide direttamente sulla determinazione della pena e sull'applicazione dell'art. 64 comma 4 cod. pen.
  • La differenza tra indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter) e truffa aggravata per erogazioni pubbliche sta nella presenza dell'induzione in errore dell'ente erogatore: la produzione di documentazione falsificata finalizzata a far risultare la disponibilità di terreni è elemento indicativo di induzione in errore
  • Il fatto che l'ente erogatore effettui controlli "a campione" non esclude, di per sé, la configurabilità della truffa se esistono atti materiali idonei a ingannare l'ente o a farlo ritenere destinatario di dichiarazioni e documenti falsi
  • Il riconoscimento della recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica richiede motivazione sulla pericolosità e sul nesso tra pregresse condanne e fatti attuali; se provata, può determinare aumenti significativi della pena
  • Il calcolo della prescrizione si opera secondo parametri oggettivi e astratti (artt. 157 e 161 c.p.), non in relazione agli aumenti concretamente applicati in sede di giudizio
  • In presenza di errori nella qualificazione giuridica (reato autonomo vs circostanza aggravante) la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio sulla pena, mantenendo immutata l'affermazione di responsabilità

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