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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12961/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e errata applicazione della disciplina del processo in assenza (art.420-bis c.p.p.) e illogicità della motivazione dell'appello rispetto all'accertamento che l'imputato fosse consapevole della pendenza del processo; 2) contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti difensivi e alla documentazione (in particolare annotazione dei Carabinieri che indicava l'intestatario della carta PostePay Buccino e l'utilizzatore reale Passerello), con la tesi che la Corte d'appello avrebbe fondato la condanna su elementi non coerenti con gli atti (tra cui il fatto che i beneficiari dei bonifici fossero parenti del Giannico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo l'accertamento della Corte d'appello secondo cui l'imputato si era sottratto consapevolmente al processo, avendo vi siano nel fascicolo nomina del difensore di fiducia, avviso di conclusione indagini, decreto di citazione e una successiva dichiarazione di non accettazione del mandato, elementi che indicano conoscenza del procedimento. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ismail Darwish) e la riforma sulle notificazioni. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura: non è necessaria una doppia conforme per la conferma della responsabilità penale, gli elementi ritenuti decisivi dalla Corte d'appello (tra cui i beneficiari dei bonifici legati al Giannico e l'intestazione dell'utenza telefonica usata per la truffa) erano noti o adeguatamente valutati e la presunta novità relativa all'utilizzo della carta da parte di Passerello non costituisce elemento tale da determinare contraddittorietà. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.; confermata la condanna di merito per il reato di truffa.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    Disciplina della celebrazione del processo in assenza dell'imputato; richiede l'effettiva informazione dell'imputato sul contenuto dell'accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della celebrazione, consentendo al giudice di accertare se la mancata partecipazione sia volontaria.

  • art. 606 lett. b) e e) c.p.p.

    Motivi di ricorso relativi a violazione di norme sul processo e a motivazione contraddittoria o illogica delle decisioni impugnate; la Corte valuta la congruità, la non contraddittorietà e la non manifesta illogicità della motivazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • d.lgs. n.150/2022 art.23 co.1 lett. c (riforma Cartabia)

    Riferimento alla limitazione delle notificazioni valide ai fini della conoscenza del processo (notifica a mani dell'imputato o di persona espressamente delegata), come elemento del nuovo quadro per accertare la conoscenza del procedimento.

  • Sentenza Sez. U. n.23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)

    Giurisprudenza interpretativa sul rilievo della nomina del difensore di fiducia: la nomina ha rilievo se effettiva, cioè se vi è un regolare rapporto informativo tra difensore e assistito; una nomina tardivamente non accettata può essere valutata nell'accertamento della conoscenza del processo.

Massime di principio

  • La celebrazione del processo in assenza richiede l'accertamento concreto della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; la mera regolarità formale delle notifiche non è più sufficiente.
  • La nomina e la successiva non accettazione tardiva del mandato del difensore di fiducia, unitamente a notifiche e comunicazioni documentate, possono costituire prova che l'imputato fosse a conoscenza del processo e abbia intenzionalmente evitato la partecipazione.
  • Non è necessario che le valutazioni probatorie tra primo e secondo grado coincidano punto per punto: i giudici di merito possono seguire argomentazioni diverse purché la motivazione sia congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
  • Per far valere la novità di elementi probatori in cassazione occorre dimostrare che si tratta effettivamente di fatti nuovi, rilevanti e non conosciuti nei gradi precedenti; elementi già presenti nel fascicolo non possono essere qualificati come nuovi.
  • Chi propone ricorso infondato rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto le doglianze devono essere specifiche, circostanziate e fondate su profili giuridici e di fatto evidenti.

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