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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12560/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato ex art. 642 c.p. (indebita percezione di indennizzo assicurativo per sinistro fittizio) e aveva confermato le statuizioni civili in favore della parte civile. I motivi di ricorso contestavano: nullità della sentenza per tardività della querela e errore di applicazione della legge penale, omessa valutazione delle prove difensive, prescrizione del reato antecedente alla sentenza di appello e il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente la questione della prescrizione: ha richiamato che il reato previsto dall'art. 642 c.p. è a consumazione anticipata e si considera consumato al momento della richiesta di indennizzo all'assicurazione. Pur rilevando che la ricorrente non aveva documentato in cassazione la data esatta della richiesta di indennizzo, la Corte ha ritenuto che dal quadro probatorio emergeva che il fatto era consumato già nel 2015 (la società assicuratrice aveva eccepito la falsità del sinistro in quella sede civile). Assumendo come data decorrenza il 01/01/2015, il termine di prescrizione è maturato il 30/06/2022. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. Tuttavia la Corte ha confermato le statuizioni civili in favore di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e ha condannato l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Il reato di cui all'art. 642 c.p. è a consumazione anticipata: la consumazione si verifica quando la condotta fraudolenta è diretta e idonea a conseguire l'indebitamento, concretamente identificabile nella richiesta di indennizzo all'assicurazione, anche se il vantaggio non sia effettivamente conseguito.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Richiamata solo come riferimento procedurale per la forma di svolgimento del processo (formalità procedurali previste dalla norma)

Massime di principio

  • Per i reati configurabili come consumazione anticipata (es. truffa/indebita percezione ex art. 642 c.p.), la data rilevante ai fini della prescrizione è l'atto idoneo a consumare il reato, non la data in cui il fatto è stato successivamente accertato.
  • Chi deduce in cassazione che la consumazione è anteriore alla data contestata ha l'onere di fornire elementi incontrovertibili e documentali a sostegno di quella nuova data; in mancanza il giudice può fondarsi sugli elementi processuali già acquisiti.
  • La prescrizione estingue il reato ma non impedisce di confermare le statuizioni civili già accertate a carico dell'imputato; quindi la responsabilità civile e la condanna al risarcimento possono perdurare anche se il reato penale si prescrive.
  • In caso di incertezza sulle date rilevanti, il criterio di interpretazione favorevole all'imputato (tempus a quo più favorevole) può essere adottato nella determinazione della decorrenza della prescrizione.
  • La valutazione della tempestività della querela e l'accertamento della responsabilità penale restano materia di merito: la Cassazione non può sostituirsi ai giudici del merito per nuovi accertamenti, ma può valutare la correttezza delle conclusioni anche alla luce della prescrizione rilevabile dagli atti.

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