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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23736/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza relativo all\'istanza proposta da Giuseppe PERRE volta alla revoca della confisca di prevenzione disposta con decreto della Corte d\'Appello di Torino del 20/02/2020 (parziale riforma del decreto del Tribunale di Torino del 03/10/2017). La Corte d\'Appello di Milano aveva rifiutato la propria competenza qualificando l\'istanza secondo il previgente art. 7 della L. 27/12/1956, n. 1423, e ritenendo che la revoca spettasse al giudice che aveva emesso il provvedimento (Torino). La Corte d\'Appello di Torino aveva invece declinato la propria competenza, qualificando la richiesta ai sensi dell\'art. 28 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159, ritenendo applicabile la competenza della Corte d\'Appello di Milano secondo l\'art. 11 c.p.p. Il Procuratore Generale ha chiesto che la Corte dichiari la competenza della Corte d\'Appello di Milano.

La decisione

La Corte ha constatato un conflitto negativo (entrambi i giudici avevano rifiutato di conoscere l\'istanza) e, richiamando le Sezioni Unite (n. 43668/2022, Lo Duca), ha dichiarato che la competenza a decidere sull\'istanza di revocazione della confisca prevista dall\'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 spetta alla Corte d\'Appello di Milano, ai sensi dell\'art. 11 c.p.p. La Corte ha disposto che gli atti siano restituiti alla Corte d\'Appello di Milano. Il principio applicato è che alle confische adottate dopo l\'entrata in vigore del codice antimafia (13/10/2011) si applica l\'istituto di revocazione di cui all\'art. 28 d.lgs. 159/2011, e non la revoca secondo il previgente art. 7 L. 1423/1956.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    L\'art. 28 istituisce l\'azione di revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione come rimedio straordinario applicabile alle confische proposte dopo il 13/10/2011; la competenza va alla corte d\'appello individuata secondo l\'art. 11 c.p.p.; l\'art. 46 disciplina la restituzione per equivalente, per cui l\'accoglimento può tradursi in un risarcimento anziché nella restituzione materiale del bene, specie se la restituzione pregiudicherebbe l\'interesse pubblico.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Norma previgente secondo la quale la revoca del provvedimento spettava al medesimo giudice che lo aveva emesso; rilevante solo per confische anteriori all\'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011 e quindi non applicabile al caso di specie.

  • Codice di procedura penale

    art. 11; artt. 630 e ss.; art. 666; artt. 30 e 31

    L\'art. 11 c.p.p. serve a individuare la competenza territoriale della corte d\'appello cui devolvere la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011; gli artt. 630 ss. c.p.p. (procedura di revisione) costituiscono il modello procedurale di riferimento, da osservare 'in quanto compatibili' con le peculiari esigenze del procedimento di prevenzione; gli artt. 666, 30 e 31 c.p.p. erano richiamati dalla Corte di Milano nella qualificazione alternativa della domanda, ma non si è ritenuto che sostituissero la disciplina speciale di cui all\'art. 28 del d.lgs. 159/2011.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    La pronuncia chiarisce natura, presupposti e limiti dell\'istituto di revocazione di cui all\'art. 28 d.lgs. 159/2011: si tratta di un mezzo straordinario volto a riparare errori giudiziari mediante novum probatorio o fatti sopravvenuti che escludano i presupposti della confisca; la revocazione si applica solo alle confische proposte dopo l\'entrata in vigore del codice antimafia; la competenza è attribuita alla corte d\'appello secondo l\'art. 11 c.p.p.; l\'accoglimento può dar luogo a restituzione per equivalente e la procedura prende a modello, compatibilmente, gli artt. 630 e ss. c.p.p.

Massime di principio

  • Se la confisca di prevenzione è stata proposta o adottata dopo il 13/10/2011, la domanda di revocazione va qualificata ai sensi dell\'art. 28 d.lgs. 159/2011: la competenza spetta alla corte d\'appello individuata secondo l\'art. 11 c.p.p.
  • Per le confische anteriori al d.lgs. 159/2011 continua ad applicarsi il previgente art. 7 L. 1423/1956, per cui la revoca compete al giudice che ha emesso il provvedimento.
  • La revocazione di cui all\'art. 28 è un rimedio straordinario con presupposti tassativi (novum probatorio decisivo, sentenze penali sopravvenute che escludono i presupposti, falsità decisive) e non va confusa con normali azioni ordinarie o incidenti di esecuzione.
  • In caso di accoglimento della revocazione la corte può disporre la restituzione per equivalente ai sensi dell\'art. 46: non sempre è prevista la restituzione materiale del bene, specie se ciò pregiudicherebbe un interesse pubblico.
  • La procedura di revocazione segue, per quanto compatibile, il modello degli artt. 630 e ss. c.p.p.; quindi è opportuno curare l\'esplicitazione dei motivi straordinari (novità probatoria, sentenze sopravvenute, falsità) nella istanza.
  • Prima di sollevare questioni di competenza, verificare la data e la natura della confisca per individuare quale disciplina è applicabile (d.lgs. 159/2011 vs. L. 1423/1956) e dunque quale giudice è competente.
  • Quando il bene è già stato assegnato a pubbliche finalità, valutare con attenzione l\'interesse pubblico ai sensi dell\'art. 46 co.1 d.lgs. 159/2011: ciò può limitare la possibilità di restituzione materiale anche in caso di accoglimento.

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