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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21711/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che lo aveva ritenuto responsabile del reato fallimentare contestato. L'unico motivo deduceva la presunta scorrettezza della motivazione della sentenza applicativa di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., richiesta dopo il 3 agosto 2017. La Corte ha però rilevato che tale doglianza è indeducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile il motivo relativo alla correttezza della motivazione della sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3.8.2017. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 2, l. fall.

    È la norma incriminatrice per il reato fallimentare per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; il testo non consente di specificare oltre la fattispecie concreta.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama la sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti; la doglianza del ricorrente verteva sulla motivazione di tale decisione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte lo applica nel senso che il motivo diretto a contestare la correttezza della motivazione della sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3 agosto 2017 è indeducibile in cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza applicativa di pena richiesta dopo il 3 agosto 2017 non è deducibile il motivo che contesti la correttezza della motivazione della decisione di patteggiamento, quando la censura rientra nell'ambito precluso dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il motivo di ricorso è normativamente precluso, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso anche senza formalità di procedura.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo le regole applicate nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale

Testo integrale

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