Ordinanza n. 459/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Ferruzzano su un'istanza di condono edilizio presentata nel 1986 e sulla successiva diffida a provvedere
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune su un'istanza di condono edilizio presentata dal dante causa nel 1986 e, da ultimo, sulla diffida trasmessa via PEC il 2 gennaio 2026, chiedendo che fosse ordinato all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. La ricorrente ha dichiarato di agire quale erede del precedente richiedente e di essere proprietaria della quota spettante al de cuius sugli immobili interessati. Il TAR ha rilevato che la legittimazione al subentro nella pratica edilizia e, conseguentemente, la legittimazione ad agire in giudizio non erano state dimostrate. La dichiarazione sostitutiva prodotta attestava soltanto il decesso del precedente richiedente, senza indicare il rapporto di parentela con la ricorrente; le intimazioni di pagamento di tributi comunali erano state indirizzate genericamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto e non alla ricorrente presso la propria residenza. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito né sull'ammissibilità del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza idonea documentazione comprovante la qualità di erede del precedente titolare dell'istanza di condono. Ogni decisione, compresa quella relativa alla legittimazione ad agire, è stata rinviata all'esito dell'integrazione documentale. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 7 ottobre 2026. L'ordinanza deve essere comunicata anche al Comune, benché non costituito.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
Richiamato insieme alle disposizioni sull'istruttoria processuale.
Richiamato insieme alle disposizioni sull'istruttoria processuale.
Massime di principio
- Quando la legittimazione ad agire dipende dalla qualità di erede e dal subentro nella posizione sostanziale del precedente titolare di un procedimento amministrativo, il giudice può disporre un'integrazione istruttoria per acquisire documentazione idonea a comprovare tale qualità prima di pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso.
- La mera prova del decesso del precedente titolare della pratica amministrativa non dimostra, da sola, la qualità di erede né la legittimazione al subentro nel procedimento e all'azione giudiziale.
- Documenti indirizzati genericamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, senza riferimenti individualizzanti alla persona che agisce in giudizio, non sono di per sé sufficienti a comprovare la qualità di erede e la titolarità della posizione sostanziale dedotta.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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