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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39783/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Hu Jingfeng ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia sostenendo violazione e erronea applicazione degli artt. 216 comma 1 n. 2 e 217 L. Fall. in relazione all'art. 42 c.p., nonche' omessa motivazione sull'elemento soggettivo. In particolare ha contestato che la Corte abbia ritenuto il dolo specifico basandosi su elementi irrilevanti (qualifica di amministratore di fatto, disponibilita' delle scritture, quota sociale, contratto di locazione) e senza specificare la tipologia dei debiti ammessi al passivo, limitandosi ad elementi che attengono all'elemento materiale del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Brescia abbia adeguatamente colmato il vulnus segnalato dalla sentenza rescindente, fornendo motivazione sufficiente in ordine al dolo specifico. La Corte d'appello ha valorizzato molteplici indici: il ruolo di amministratore di fatto e socio al 90%, la disponibilita' delle scritture contabili (esibizione della ricevuta di consegna), la mancata consegna al curatore, la liquidazione sostanziale del patrimonio societario (estinzione del 91,79% dell'attivo in breve tempo), l'impossibilita' del curatore di ricostruire l'attivita' per la lacunosita' delle scritture, l'accollo formale dei debiti dal liquidatore poi irreperibile, e l'assenza di attivo societario nonostante i soci proprietari di beni. Sulla base della valutazione complessiva di tali elementi la Corte ha ritenuto provato l'animus nocendi finalizzato a pregiudicare i creditori e ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo A), rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione e le pene accessorie ai sensi dell'art. 216 ultimo comma L.F. in due anni. Il ricorso e' stato dunque rigettato.

Norme richiamate

  • art. 216 L. Fall.

    Riferito alla bancarotta fraudolenta (in particolare documentale) e alle relative pene accessorie; la Corte ha valutato la sussistenza del dolo specifico richiesto per il reato di cui a tale norma sulla base della valutazione complessiva degli indizi di fraudolenza e dell'occlusione delle scritture contabili

  • art. 217 L. Fall.

    Norma richiamata insieme all'art. 216 per la configurazione dei reati fallimentari e per la determinazione delle conseguenze penali; impiegata nel quadro della contestazione e della valutazione delle pene/accessori

  • art. 42 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: la difesa contestava l'applicazione congiunta delle norme fallimentari e dell'art. 42; la Corte ha ritenuto che il quadro probatorio dimostrasse responsabilita' e condotte congiunte (ruoli e rapporti tra soci, amministratori e liquidatore)

  • art. 33 L. Fall.

    Richiamata tramite la "relazione ex art. 33" prodotta nel procedimento, la relazione ha evidenziato l'insolvenza e le modalita' del dissesto societario sin dai primi anni, fornendo un elemento probatorio utile a ricostruire la gravita' del dissesto e l'occlusione della documentazione contabile

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 10968 del 31/1/2023 (richiamata)

    Principio interpretativo secondo cui, nel reato di bancarotta documentale per omessa tenuta della contabilita', lo scopo di arrecare danno ai creditori puo' essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze che ne evidenziano la valenza fraudolenta; la Corte d'appello ha applicato questo criterio per fondare il dolo specifico

Massime di principio

  • Per il reato di bancarotta fraudolenta documentale il dolo specifico (animus nocendi) puo' essere desunto da una valutazione complessiva di piu' indizi: ruolo di fatto nella gestione, disponibilita' delle scritture, mancata consegna al curatore, tempestiva liquidazione del patrimonio societario senza traccia documentale, rapporti con consulente e liquidatore irreperibile
  • L'entita' del passivo fallimentare e la mancanza di attivo sono indici rilevanti ma da soli non bastano; occorre che siano integrati da altre condotte o circostanze che dimostrino la volonta' di ostacolare la ricostruzione della gestione e di arrecare pregiudizio ai creditori
  • La qualifica di amministratore di fatto comporta, sul piano probatorio e degli obblighi verso il curatore, effetti analoghi a quelli dell'amministratore formale: la mancata consegna spontanea delle scritture puo' costituire elemento sintomatico di occultamento fraudolento
  • La prova del dolo specifico puo' essere costruita su base esclusivamente indiziaria se gli indizi sono molteplici, coerenti e idonei a escludere spiegazioni alternative ragionevoli; la motivazione deve pero' esplicitare il collegamento logico tra singoli indizi e la conclusione sulla volonta' di recare pregiudizio
  • Se manca una forte prova di distrazione patrimoniale, la responsabilita' per bancarotta documentale richiede un piu' attento esame delle attivita' omissive e delle relazioni tra soggetti coinvolti; il giudice puo' valorizzare elementi come la condotta del liquidatore e l'uso della liquidita' societaria per comprendere il quadro complessivo

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