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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04286/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla genericità dell'unico motivo, ritenuto insufficiente a introdurre una critica specifica e ammissibile contro la determinazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. L'unico motivo dedotto riguardava la pena inflitta, ritenuta dall'imputato asseritamente eccessiva nella misura di quattro mesi di reclusione per il delitto di resistenza. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico, perché si limitava a contestare in modo apodittico l'entità della pena senza sviluppare specifiche censure sulla legalità o sulla motivazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p.

    La Corte richiama implicitamente il giudizio di legittimità sul ricorso per cassazione, dichiarandolo inammissibile per genericità del motivo, con le conseguenze economiche previste in caso di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera affermazione di eccessività della pena, senza indicare specifiche ragioni di illegittimità o illogicità della decisione impugnata.
  • La censura sulla quantificazione della pena deve essere sorretta da argomentazioni puntuali; una doglianza meramente assertiva o apodittica non consente il controllo di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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