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Ordinanza

Ordinanza n. 11814/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria definitiva di cui alla d.d. di Roma Capitale rep. QC/-OMISSIS- - prot. QC/-OMISSIS-/2025, pubblicata il 22.12.2025, in esito al bando generale E.R.P. relativo alle annualità dal 2013 al primo semestre 2025, nella parte in cui l’istante ha conseguito la posizione n.-OMISSIS-, con una valutazione totale di 45 punti; - del bando generale E.R.P. 2012, di cui alla d.d. n. 725 del 31.12.2012; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della graduatoria di cui alla d.d. rep. QC/-OMISSIS-/2026 del 24/02/2026 – prot. QC/-OMISSIS-2026 del 24/02/2026 pubblicata in data 24.2.2026 di rettifica per mero errore materiale della precedente graduatoria, concernente le domande e le integrazioni presentate entro il 30.06.2025. e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, anche in forma specifica.

Giustizia amministrativa202602257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva, successivamente rettificata, per l’assegnazione in locazione di alloggi ERP, nella parte relativa al punteggio e alla posizione della ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria ERP di Roma Capitale e il bando generale ERP 2012, chiedendo il riconoscimento di un punteggio maggiore rispetto ai 45 punti attribuiti e il conseguente collocamento tra le posizioni n. 49 e 50, anziché alla posizione n. 1042, nonché il risarcimento del danno anche in forma specifica. La graduatoria è stata successivamente rettificata per errore materiale e tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti. Il TAR ha rilevato che, in ragione della natura competitiva della procedura e del numero limitato di alloggi, sono controinteressati tutti i soggetti collocati tra le posizioni n. 49 e n. 1041, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe peggiorare la loro posizione. La ricorrente non aveva tuttavia indicato né documentato di avere svolto, prima dell’instaurazione del giudizio, attività dirette a individuare almeno un controinteressato, come un’istanza di accesso agli atti. L’istanza di accesso prodotta riguardava esclusivamente le ragioni della riduzione del punteggio e la relativa documentazione amministrativa; la diversa istanza asseritamente finalizzata ad acquisire i nominativi dei candidati non era stata prodotta in giudizio. La questione processuale ha riguardato il rapporto tra l’obbligo di notifica a un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. e la possibilità di ricorrere alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., alla luce di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito il ricorso. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati collocati dalla posizione n. 49 alla n. 1041 della graduatoria. Pur rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato di avere previamente tentato di individuare almeno un controinteressato mediante accesso agli atti, il Collegio ha disposto la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., considerata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra notifica ordinaria e notificazione per pubblici proclami. In ragione dell’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato e prescritto la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale. L’avviso dovrà essere pubblicato entro il 24 luglio 2026 e dovrà contenere l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, il nominativo della ricorrente, gli estremi degli atti impugnati, l’individuazione dei controinteressati mediante le posizioni in graduatoria, un sunto del ricorso e il testo integrale dell’ordinanza. Entro il 31 luglio 2026 dovrà essere depositata la prova della pubblicazione, che dovrà rimanere online sino alla pubblicazione della sentenza. È stata fissata l’udienza pubblica del 27 ottobre 2026 per il prosieguo del giudizio. Disposto inoltre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Prevede, a pena di inammissibilità, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuato nell’atto impugnato o facilmente individuabile sulla base di esso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati e secondo le modalità stabilite dal giudice, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente la rimessione in termini per errore scusabile quando ricorrono obiettive ragioni di incertezza, nella specie individuate nel contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra notifica ordinaria e pubblici proclami.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 5 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 6, quale riferimento in materia di tutela dei dati personali.

  • art. 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 5, quale riferimento in materia di tutela dei dati personali.

Massime di principio

  • Nelle procedure competitive per l’assegnazione di un numero limitato di utilità pubbliche, sono controinteressati tutti i soggetti la cui posizione potrebbe subire un peggioramento in caso di accoglimento del ricorso, anche se collocati in una fascia della graduatoria non immediatamente contigua a quella del ricorrente.
  • L’elevato numero dei controinteressati può giustificare la notificazione per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio; secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato nell’ordinanza, tale modalità può essere autorizzata anche in assenza di una previa notificazione ordinaria a un controinteressato quando siano comprovate difficoltà, mentre l’orientamento opposto la ammette soltanto dopo l’instaurazione del contraddittorio minimo mediante notifica ordinaria ad almeno uno dei controinteressati.
  • La rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta quando l’omissione processuale sia stata determinata da un obiettivo contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione delle regole concernenti la notificazione ai controinteressati.
  • La mancata conoscenza delle generalità dei controinteressati non costituisce, di per sé, un ostacolo insuperabile alla notificazione ordinaria, potendo il ricorrente tentare di acquisirle mediante un’istanza di accesso agli atti prima dell’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereAccesso documentale
RamiEdiliziaProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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