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Ordinanza

Ordinanza n. 2128/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 53251 del 14.10.2025; - nonché del non conosciuto parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024, non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202514973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania relativa al percorso di specializzazione sul sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per la specializzazione sul sostegno. Sono stati inoltre impugnati, per quanto non conosciuti, il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca e ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso. Nel testo dell'ordinanza cautelare non sono specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il Collegio si limita a decidere sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il precedente decreto presidenziale che aveva sospeso il provvedimento di diniego. La sospensione è disposta esclusivamente ai fini della partecipazione della ricorrente alla procedura di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali di istituto per il biennio scolastico 2026/2027-2027/2028. La misura è stata ritenuta necessaria in considerazione dell'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato al 16 marzo 2026. L'ordinanza non definisce il merito della controversia, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR l'ha applicata accogliendo la domanda e sospendendo il provvedimento impugnato nei limiti funzionali alla partecipazione della ricorrente alla procedura di aggiornamento delle graduatorie.

  • Ordinanza ministeriale del 16 febbraio 2026

    termine ... stabilito al 16 marzo 2026 dall’OM del 16 febbraio 2026

    L'ordinanza è richiamata per individuare il termine imminente per la presentazione delle domande di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie, circostanza posta a fondamento della conferma della misura cautelare.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento di diniego del riconoscimento di una formazione professionale estera, la tutela cautelare può essere accordata, anche con efficacia limitata, per consentire la partecipazione dell'interessato a una procedura selettiva o di aggiornamento delle graduatorie quando sia imminente la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
  • La sospensione cautelare di un diniego può essere disposta ai soli fini della partecipazione a una specifica procedura amministrativa, senza anticipare la definizione nel merito della controversia sul riconoscimento della formazione professionale.
  • La conferma collegiale di un decreto cautelare presidenziale è ammissibile quando permangano le ragioni di urgenza connesse alla prossimità della scadenza procedurale e la misura sia necessaria a preservare l'utilità della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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