Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46830/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza sulla questione di quale giudice debba decidere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato, per reati a citazione diretta (nella fattispecie: resistenza a pubblico ufficiale ed evasione commessi il 5 e 6 maggio 2023). La controversia nasce dall'introduzione dell'art. 558-bis cod. proc. pen. (riforma d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) che estende al settore dei reati a citazione diretta la possibilità del giudizio immediato e rinvia, "in quanto compatibili", alle disposizioni sul giudizio immediato ordinario, determinando dubbi se la competenza spetti al G.i.p., al giudice dell'udienza predibattimentale o al giudice del dibattimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato. La motivazione rileva che l'art. 558-bis ha esteso il rito immediato già esistente senza creare un rito nuovo; quindi, in mancanza di una norma che attribuisca la competenza a un giudice diverso, deve applicarsi la competenza ordinaria del G.i.p., il quale è titolare del controllo sui presupposti processuali (evidenza della prova, interrogatorio, termini) nella fase delle indagini preliminari. È inoltre evidenziata l'incongruenza sistematica e organizzativa di attribuire tale competenza al giudice dell'udienza predibattimentale o al giudice del dibattimento, posto che quest'ultimo interviene solo dopo il passaggio alla fase dibattimentale.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)

    Ha introdotto l'art. 558-bis estendendo il giudizio immediato ai reati a citazione diretta; la Corte interpreta la riforma come estensione del rito esistente e non come creazione di un rito nuovo.

  • art. 558-bis cod. proc. pen.

    "si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili"

    Il richiamo alle disposizioni del giudizio immediato ordinario consente di applicare le regole esistenti anche ai reati a citazione diretta; in assenza di norma attribuente diversa competenza, la competenza resta del G.i.p.

  • artt. 453 e ss. cod. proc. pen. (giudizio immediato "ordinario")

    Le regole ordinarie sul giudizio immediato disciplinano ammissibilità, presupposti e natura endoprocessuale del decreto di giudizio immediato; il controllo sui presupposti spetta al G.i.p.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Norma sul conflitto di competenza; utilizzata per sollevare e decidere la stasi procedimentale determinatasi per la comune astensione dei giudici dal provvedere.

  • artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. (udienza predibattimentale)

    Queste norme disciplinano l'udienza predibattimentale e presuppongono che sia già stato emesso un decreto di citazione; da ciò la Corte deduce che la competenza a valutare l'ammissibilità del giudizio immediato, che evita l'udienza predibattimentale, appartiene al G.i.p.

  • art. 553 cod. proc. pen.

    Stabilisce il momento procedurale in cui il fascicolo viene trasmesso al giudice dell'udienza predibattimentale; la Corte usa tale collocazione per argomentare che la decisione sull'immediato è ancora materia della fase delle indagini preliminari.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Riferimento al registro delle notizie di reato e ai termini per la richiesta di giudizio immediato; usato per spiegare i termini procedurali rilevanti.

  • art. 459, art. 447, art. 464, art. 557 cod. proc. pen.

    Richiamate come esempi di competenze ordinarie del G.i.p. (decreto penale di condanna, istanze di applicazione pena, riti alternativi), a conferma della sua idoneità a decidere anche per reati a citazione diretta.

Massime di principio

  • Per i reati a citazione diretta oggetto della riforma (art. 558-bis), la decisione sulla richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato spetta al Giudice per le indagini preliminari, salvo diversa disposizione normativa espressa.
  • Il richiamo alle disposizioni del giudizio immediato "ordinario" implica che il legislatore ha inteso estendere un rito già esistente e non creare una nuova competenza giudiziale; in caso di silenzio normativo prevale la competenza ordinaria del G.i.p.
  • La valutazione dell'ammissibilità del giudizio immediato è funzionalmente connessa alla fase delle indagini preliminari (verifica dell'evidenza della prova, interrogatorio, termini) e quindi appartiene al giudice titolare di quella fase.
  • Attribuire la competenza al giudice dell'udienza predibattimentale o al giudice del dibattimento determinerebbe incoerenze procedurali e organizzative e potrebbe vanificare la finalità acceleratoria del giudizio immediato.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare i presupposti procedurali previsti per il giudizio immediato (evidenza probatoria, interrogatorio, termini temporali) e sollevare tempestivamente i conflitti di competenza se i giudici coinvolti rifiutano di provvedere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.