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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20697/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva rigettato il suo appello e confermato la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. La lite originava dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formato sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da soggetti residenti in un Comune siciliano colpito dal sisma del 2002. Il ricorso per cassazione era notificato a mezzo posta con quattro raccomandate, due al domicilio eletto e due alla residenza dei contribuenti, ma l'Agenzia non depositava in atti gli avvisi di ricevimento attestanti la consegna dei plichi. La censura risulta quindi assorbita dalla questione preliminare della validità della notificazione del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché la notificazione a mezzo posta non risultava perfezionata: mancavano infatti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, indispensabili per provare la consegna del plico ai destinatari. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la notifica postale del ricorso per cassazione si perfeziona solo con la consegna al destinatario, documentata dall'avviso di ricevimento da produrre in atti; in sua mancanza, la notificazione è inesistente e il ricorso è inammissibile, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, non essendosi instaurato un valido rapporto processuale.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, che deve risultare dall'avviso di ricevimento da allegare all'originale.

  • art. 291 c.p.c.

    Non è possibile la rinnovazione della notificazione quando manchi l'avviso di ricevimento e la notifica sia qualificata come inesistente.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo del servizio postale non si perfeziona con la sola spedizione dell'atto, ma richiede la prova dell'effettiva consegna al destinatario mediante avviso di ricevimento.
  • L'assenza dell'avviso di ricevimento del plico notificato comporta l'inesistenza della notificazione e determina l'inammissibilità del ricorso, senza che possa disporsi la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • Quando il rapporto processuale non si è validamente instaurato per difetto di notificazione, non si provvede sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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