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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 606/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni, censurando la violazione di legge per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente l'attualità della pericolosità sociale. In particolare il difensore ha sostenuto che la valutazione della "attualità" della pericolosità sarebbe ancorata a condanne risalenti e pertanto non sarebbe stata adeguatamente verificata.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, con adeguata motivazione fattuale e giuridica, avesse correttamente dedotto l'attualità della pericolosità sociale sulla base della ripetizione metodica e progressiva di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, anche recentemente commessi, delle condanne definitive e di procedimenti in corso, e dell'assenza di attività lecita di sostentamento. Ha quindi confermato il provvedimento applicativo della sorveglianza speciale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b)

    La norma è stata interpretata nel senso che il requisito dell'attualità della pericolosità sociale può fondarsi su una serie significativa di condanne e di procedimenti in corso, nonché sulla reiterazione anche recente di reati a scopo di lucro e in materia di stupefacenti, specie se accompagnata dall'assenza di attività lecita che dimostri un cambiamento di vita.

Massime di principio

  • La 'attualità' della pericolosità sociale può essere desunta da una serie significativa e reiterata di reati, anche se parte delle condanne risalgono nel tempo, quando vi siano anche fatti recenti e procedimenti in corso
  • L'assenza di una stabile attività lecita per il sostentamento rafforza la valutazione prognostica di pericolosità sociale
  • Le valutazioni di merito relative al giudizio prognostico sulla pericolosità sociale, se corredate da motivazione congrua e coerente, non sono sindacabili in sede di legittimità
  • I ricorsi che ripropongono in maniera generica e meramente ripetitiva le stesse doglianze già valutate in appello rischiano di essere dichiarati inammissibili

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