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Ordinanza

Ordinanza n. 159/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., 16 aprile 2026, n. 254, resa sui ricorsi in appello riuniti nn. 143/2025 R.G. e 589/2025 R.G.;

Giustizia amministrativa202600413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: Sentenza del CGARS del 16 aprile 2026, n. 254, di reiezione dei ricorsi riuniti, della cui efficacia è stata chiesta la sospensione cautelare in via incidentale nel giudizio per revocazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza del CGARS n. 254 del 16 aprile 2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica i singoli motivi di revocazione. Il Collegio ha rilevato, a un sommario esame proprio della fase cautelare, che le doglianze non apparivano assistite dal fumus boni iuris necessario per superare la fase rescindente. Quanto al periculum in mora, il richiamo alla precedente ordinanza cautelare del CGARS n. 190 del 30 giugno 2025 è stato ritenuto privo di rilievo, in ragione della successiva sentenza n. 254 del 16 aprile 2026, oggetto del ricorso per revocazione.

La decisione

Il CGARS ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 254 del 16 aprile 2026. Il rigetto è fondato sia sull'assenza, allo stato del sommario esame cautelare, del fumus boni iuris richiesto per il superamento della fase rescindente del giudizio di revocazione, sia sull'irrilevanza del precedente cautelare invocato ai fini del periculum in mora, essendo intervenuta la successiva sentenza oggetto di revocazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata è stata esaminata in via cautelare; il Collegio ne ha escluso i presupposti per difetto di fumus boni iuris e per l'irrilevanza del precedente cautelare ai fini del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare incidentale connesso a un ricorso per revocazione, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata richiede, già nella fase sommaria, doglianze assistite da fumus boni iuris idoneo a prospettare il superamento della fase rescindente.
  • Ai fini della tutela cautelare, un precedente provvedimento cautelare non conserva autonomo rilievo rispetto al periculum in mora quando sia intervenuta una successiva sentenza che costituisce l'oggetto del ricorso per revocazione e sulla cui efficacia è richiesta la sospensione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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