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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18209/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento recuperando a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di una quota indivisa di terreno edificabile. La ripresa riguardava l'annualità 2009, perché dal regolamento negoziale risultava che parte del corrispettivo era stata versata già in quell'anno mediante acconti, sebbene l'atto definitivo di vendita fosse stato stipulato nel 2010. I giudici di merito avevano annullato l'avviso ritenendo illegittimo tassare somme imputate al 2009 quando il trasferimento era stato formalizzato solo nel 2010. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 917/1986, sostenendo che il reddito doveva essere tassato al momento della percezione secondo il principio di cassa, e quindi che gli acconti percepiti nel 2009 erano imponibili in quell'annualità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, in tema di plusvalenze immobiliari, l'imponibilità sorge con il perfezionamento dell'effetto traslativo e quindi con la stipula del contratto definitivo; tuttavia, le somme percepite prima del definitivo a titolo di acconto sono imputabili, in base al principio di cassa, all'anno in cui sono state effettivamente incassate. Poiché nel caso concreto era pacifico che vi fossero acconti versati nel 2009, tali somme dovevano essere considerate imponibili in quell'anno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 67 d.P.R. 917/1986

    La plusvalenza da cessione di terreno edificabile è reddito imponibile, ma la Corte richiama l'interpretazione secondo cui l'imponibilità della plusvalenza si collega al perfezionamento dell'effetto traslativo.

  • art. 68 d.P.R. 917/1986

    Il reddito va imputato all'annualità in cui il corrispettivo è effettivamente percepito; gli acconti ricevuti prima del definitivo sono tassabili nell'anno di percezione secondo il principio di cassa.

  • art. 81 d.P.R. 917/1986

    Norma previgente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità quale corrispondente dell'attuale art. 67 in materia di plusvalenze.

  • art. 82 d.P.R. 917/1986

    Norma previgente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità quale corrispondente dell'attuale art. 68 sul criterio di imputazione temporale del reddito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso e il deposito della memoria.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi delle persone fisiche, la plusvalenza da cessione di un bene immobile si considera fiscalmente rilevante quando si verifica l'effetto traslativo, cioè con la stipula del contratto definitivo, non già con il solo preliminare.
  • Le somme percepite prima del contratto definitivo a titolo di acconto sono comunque imponibili nell'anno in cui sono incassate, applicandosi il principio di cassa al momento della percezione.
  • Se il giudice di merito esclude l'imposizione per il solo fatto che il trasferimento definitivo è intervenuto in un anno successivo, senza considerare gli acconti già riscossi nell'anno precedente, la decisione contrasta con la corretta imputazione temporale del reddito.
  • La qualificazione fiscale di una plusvalenza richiede di distinguere tra il momento di maturazione dell'effetto traslativo e il diverso momento di percezione delle somme, che rileva per l'imputazione all'annualità d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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