Sentenza del 12/03/2019 n. 2788 - Comm. Trib. Prov. Catania
Accertamento tributario - Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - Utilizzabilità in giudizio - Presupposti - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di produrre e utilizzare in giudizio documenti non esibiti al momento della richiesta dell'Amministrazione finanziaria durante l'accesso o l'attività istruttoria. La preclusione non opera quando il contribuente abbia dichiarato, in modo veritiero, di non essere in possesso o di non avere la disponibilità dei documenti, anche se tale indisponibilità dipende da colpa, come negligenza o imperizia nella custodia e conservazione, e non soltanto da caso fortuito o forza maggiore. L'esclusione opera invece in presenza di un rifiuto consapevole, di una dichiarazione non veritiera o di un comportamento intenzionalmente elusivo.
La decisione
La sentenza ha escluso un'applicazione automatica della preclusione documentale. Le dichiarazioni veritiere di indisponibilità dei documenti consentono di produrli successivamente e di utilizzarli nel processo tributario, anche quando l'indisponibilità sia riconducibile a colpa del contribuente. Una diversa interpretazione sarebbe contraria ai principi di collaborazione e buona fede oggettiva che devono governare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la veridicità della dichiarazione di indisponibilità e la successiva disponibilità o reperibilità della documentazione.
Norme richiamate
Articolo 52 del DPR n. 633/1972
La norma disciplina i poteri di accesso, ispezione e verifica ai fini IVA e la preclusione all'utilizzo successivo dei documenti non esibiti, ma tale preclusione non si applica automaticamente quando il contribuente abbia dichiarato veritieramente la propria indisponibilità, anche se dovuta a colpa.
Articolo 33 del DPR n. 600/1973
La norma, in materia di imposte sui redditi, deve essere interpretata in coordinamento con i principi di collaborazione e buona fede: l'omessa esibizione non comporta necessariamente l'inutilizzabilità successiva se non deriva da un rifiuto consapevole o da una dichiarazione non veritiera.
Principio di collaborazione e buona fede oggettiva
L'Amministrazione e il contribuente devono comportarsi lealmente durante il procedimento tributario. Un'omissione documentale effettivamente riconosciuta e non fraudolenta può essere sanata in una fase successiva, senza applicare una sanzione processuale automatica.
Massime di principio
- La mancata esibizione di un documento durante la verifica fiscale non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità in giudizio.
- La preclusione è più probabile quando il contribuente rifiuta consapevolmente di esibire il documento, dichiara falsamente di non possederlo o adotta un comportamento volto a impedire i controlli.
- Una dichiarazione veritiera di indisponibilità può consentire la produzione successiva del documento, anche se la perdita o la mancata reperibilità dipende da negligenza o imperizia e non da forza maggiore.
- Il contribuente deve poter dimostrare la veridicità della propria dichiarazione e spiegare in modo coerente le ragioni dell'indisponibilità e del successivo reperimento.
- Per ridurre il rischio di preclusioni, è opportuno formalizzare tempestivamente le ragioni dell'indisponibilità, collaborare con l'Amministrazione e produrre i documenti non appena diventano reperibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 mar 2019Sentenza del 12/03/2019 n. 24 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 12 mar 2019Sentenza del 12/03/2019 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 12 mar 2019Sentenza del 12/03/2019 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 12 mar 2019Sentenza del 12/03/2019 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 12 mar 2019Sentenza del 12/03/2019 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 12 mar 2019Sentenza del 12/03/2019 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Genova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →