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Sentenza

Sentenza del 12/03/2019 n. 2788 - Comm. Trib. Prov. Catania

Accertamento tributario - Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - Utilizzabilità in giudizio - Presupposti - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di produrre e utilizzare in giudizio documenti non esibiti al momento della richiesta dell'Amministrazione finanziaria durante l'accesso o l'attività istruttoria. La preclusione non opera quando il contribuente abbia dichiarato, in modo veritiero, di non essere in possesso o di non avere la disponibilità dei documenti, anche se tale indisponibilità dipende da colpa, come negligenza o imperizia nella custodia e conservazione, e non soltanto da caso fortuito o forza maggiore. L'esclusione opera invece in presenza di un rifiuto consapevole, di una dichiarazione non veritiera o di un comportamento intenzionalmente elusivo.

La decisione

La sentenza ha escluso un'applicazione automatica della preclusione documentale. Le dichiarazioni veritiere di indisponibilità dei documenti consentono di produrli successivamente e di utilizzarli nel processo tributario, anche quando l'indisponibilità sia riconducibile a colpa del contribuente. Una diversa interpretazione sarebbe contraria ai principi di collaborazione e buona fede oggettiva che devono governare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la veridicità della dichiarazione di indisponibilità e la successiva disponibilità o reperibilità della documentazione.

Norme richiamate

  • Articolo 52 del DPR n. 633/1972

    La norma disciplina i poteri di accesso, ispezione e verifica ai fini IVA e la preclusione all'utilizzo successivo dei documenti non esibiti, ma tale preclusione non si applica automaticamente quando il contribuente abbia dichiarato veritieramente la propria indisponibilità, anche se dovuta a colpa.

  • Articolo 33 del DPR n. 600/1973

    La norma, in materia di imposte sui redditi, deve essere interpretata in coordinamento con i principi di collaborazione e buona fede: l'omessa esibizione non comporta necessariamente l'inutilizzabilità successiva se non deriva da un rifiuto consapevole o da una dichiarazione non veritiera.

  • Principio di collaborazione e buona fede oggettiva

    L'Amministrazione e il contribuente devono comportarsi lealmente durante il procedimento tributario. Un'omissione documentale effettivamente riconosciuta e non fraudolenta può essere sanata in una fase successiva, senza applicare una sanzione processuale automatica.

Massime di principio

  • La mancata esibizione di un documento durante la verifica fiscale non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità in giudizio.
  • La preclusione è più probabile quando il contribuente rifiuta consapevolmente di esibire il documento, dichiara falsamente di non possederlo o adotta un comportamento volto a impedire i controlli.
  • Una dichiarazione veritiera di indisponibilità può consentire la produzione successiva del documento, anche se la perdita o la mancata reperibilità dipende da negligenza o imperizia e non da forza maggiore.
  • Il contribuente deve poter dimostrare la veridicità della propria dichiarazione e spiegare in modo coerente le ragioni dell'indisponibilità e del successivo reperimento.
  • Per ridurre il rischio di preclusioni, è opportuno formalizzare tempestivamente le ragioni dell'indisponibilità, collaborare con l'Amministrazione e produrre i documenti non appena diventano reperibili.

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