Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/03/2019 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Novara

Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC in formato pdf - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della notifica della cartella di pagamento effettuata tramite posta elettronica certificata e contenente un file in formato PDF, sostenendo, in particolare, che si trattasse di una copia informatica di un documento cartaceo priva di attestazione di conformità all'originale. La questione riguardava anche la necessità di dimostrare la natura informatica del documento notificato e l'applicazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973.

La decisione

La notifica via PEC è stata ritenuta pienamente legittima. La cartella può essere notificata tramite PEC secondo le modalità previste dalla normativa e non è necessaria un'attestazione di conformità all'originale quando il documento notificato è l'originale informatico emesso in unico esemplare e recapitato direttamente al destinatario. Tuttavia, se il contribuente contesta che sia stata notificata soltanto una copia informatica di un documento cartaceo, spetta all'Agente della riscossione dimostrare la natura informatica della cartella notificata. Dal 22 ottobre 2015, per imprese individuali o societarie e professionisti iscritti ad albi o elenchi, la notifica via PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC è obbligatoria.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973

    La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

    La norma legittima la notificazione della cartella di pagamento tramite PEC. Nel testo vigente dal 31 maggio 2011 essa consente l'invio all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

  • Art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 159/2015

    La notifica della cartella a mezzo PEC è effettuata esclusivamente all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

    Dal 22 ottobre 2015 la notifica via PEC è obbligatoria per imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, utilizzando l'indirizzo risultante dall'INI-PEC.

  • D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    Disciplina le modalità della trasmissione dei documenti tramite posta elettronica certificata, alle quali rinvia l'art. 26 del D.P.R. 602/1973.

  • Art. 149-bis c.p.c.

    Rileva per la notificazione telematica e per la necessità, in caso di contestazione, di individuare la natura del documento notificato, distinguendo tra documento informatico originale e copia informatica di documento analogico.

  • Art. 14 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159

    Ha modificato il comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, rendendo obbligatoria la notificazione via PEC della cartella per determinate categorie di destinatari.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata tramite PEC quando la normativa lo consente e l'indirizzo utilizzato è quello risultante dai pubblici elenchi previsti dalla legge.
  • L'assenza di un'attestazione di conformità non determina automaticamente l'invalidità della notifica se il file trasmesso costituisce l'originale informatico della cartella, emesso in unico esemplare.
  • Se il destinatario contesta che il PDF sia soltanto una copia informatica di un documento cartaceo, l'Agente della riscossione deve dimostrare la natura informatica e l'autenticità del documento notificato.
  • Per imprese, società e professionisti iscritti ad albi o elenchi, dal 22 ottobre 2015 la notifica della cartella deve essere effettuata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC.
  • La contestazione della notifica deve riguardare elementi concreti, come l'indirizzo PEC utilizzato, la prova della consegna, l'identificazione del documento o la sua natura, e non la mera circostanza che il documento sia stato trasmesso in formato PDF.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.