Sentenza del 12/03/2019 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Novara
Cartella di pagamento - Medesima pretesa tributaria - Debitore principale e obbligato solidale - Notificazione - Termine decadenziale dalla data di notifica al debitore principale - Legittimità - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della cartella sostenendo che il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 dovesse essere calcolato dalla data di notifica effettuata nei suoi confronti, in quanto obbligato solidale. Poiché tale notifica era avvenuta successivamente a quella ricevuta dal debitore principale, assumeva che il termine fosse ormai scaduto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Per la medesima pretesa tributaria, quando la cartella è notificata prima al debitore principale e poi all'obbligato solidale, il rispetto del termine decadenziale deve essere verificato con riferimento alla prima notifica, ossia a quella eseguita nei confronti del debitore principale. La soluzione evita che il debitore principale possa sottrarre il proprio patrimonio all'esecuzione trasferendolo a terzi, i quali potrebbero poi eccepire la decadenza della pretesa senza limiti temporali.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento
Nel caso di una medesima pretesa tributaria nei confronti del debitore principale e dell'obbligato solidale, il termine di decadenza si considera rispettato se la cartella è stata notificata tempestivamente al debitore principale. La successiva notifica all'obbligato solidale non fa decorrere un nuovo termine autonomo.
Massime di principio
- Quando più soggetti sono obbligati in solido per la medesima pretesa tributaria, la tempestività della cartella può essere valutata con riferimento alla prima notifica eseguita nei confronti del debitore principale.
- L'obbligato solidale non può necessariamente eccepire la decadenza solo perché la cartella gli è stata notificata dopo il termine calcolato dalla propria notifica, se la stessa pretesa era già stata notificata tempestivamente al debitore principale.
- La disciplina deve essere interpretata evitando che trasferimenti patrimoniali o cessioni a terzi consentano di eludere l'azione di riscossione e producano una decadenza non collegata alla tempestiva attivazione dell'Amministrazione.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la data della prima notifica relativa alla medesima pretesa, il rapporto tra debitore principale e obbligato solidale e l'identità del credito tributario, senza limitarsi alla sola data di notifica ricevuta dal coobbligato.
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