Sentenza del 12/03/2019 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario - ricorso - contenuto della domanda - assenza di motivi specifici di impugnazione dell'atto - conseguenze - rigetto del ricorso - legittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego dell'istanza di rimborso IMU, sostenendo l'illegittimità costituzionale del prelievo con riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione, in particolare per violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva applicati a un immobile dichiarato di interesse storico e artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004. Nel ricorso chiedeva il rimborso qualora fosse intervenuta una pronuncia di illegittimità costituzionale oppure, in alternativa, che il giudice tributario sollevasse una questione di legittimità costituzionale sull'intera normativa istitutiva dell'IMU.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la decisione è stata confermata in appello. Il giudice ha rilevato che la domanda non conteneva specifiche censure contro il diniego di rimborso né una richiesta autonoma di accertamento dell'illegittimità dell'atto comunale, ma si limitava a sollecitare il giudice a promuovere un incidente di costituzionalità, formulato in modo generico e riferito all'intera disciplina IMU. Una simile richiesta esula dal perimetro delle attribuzioni del giudice tributario e non integra una questione incidentale rilevante per la decisione della controversia. Il giudice ha inoltre richiamato l'ordinanza della Corte costituzionale n. 169/2016, ritenendo comunque infondata la questione. L'appello è stato respinto, la sentenza impugnata è stata confermata e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Costituzione, art. 2
Il ricorrente lo ha invocato a sostegno della contestazione della disciplina IMU, ma la decisione non ha riconosciuto una violazione costituzionale fondata su tale disposizione.
Costituzione, art. 3
È stato richiamato in relazione al principio di uguaglianza; tuttavia, la questione non è stata esaminata favorevolmente anche perché formulata senza specifiche censure contro il diniego impugnato.
Costituzione, art. 53
È stato invocato in relazione al principio di capacità contributiva. Il giudice ha comunque ritenuto la questione non fondata, richiamando l'ordinanza della Corte costituzionale n. 169/2016.
D.Lgs. n. 42/2004, art. 10
La disposizione è stata richiamata per qualificare l'immobile come bene di interesse storico e artistico; tale caratteristica, secondo l'impostazione della decisione, non comportava di per sé il diritto al rimborso IMU.
Corte costituzionale, ordinanza n. 169/2016
È stata richiamata dal giudice per affermare, in ogni caso, la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso deve contestare in modo specifico l'atto impugnato, indicando i vizi del diniego o della pretesa tributaria e formulando una domanda di merito chiara.
- Non è sufficiente chiedere il rimborso subordinandolo a una futura pronuncia di incostituzionalità della legge, senza spiegare perché il provvedimento amministrativo sia illegittimo sulla base delle norme applicabili.
- Il giudice tributario non può essere investito di una domanda diretta e generica di dichiarazione di incostituzionalità dell'intera disciplina fiscale: la questione deve essere rilevante e non manifestamente infondata nell'ambito di una concreta controversia.
- La questione di legittimità costituzionale ha natura incidentale: prima deve esistere una domanda di merito autonomamente decidibile dal giudice, rispetto alla quale la validità della norma sia determinante.
- La qualificazione di un immobile come bene storico o artistico non determina automaticamente l'esenzione o il rimborso dell'IMU; occorre individuare una specifica disposizione fiscale che riconosca tale beneficio o contestare puntualmente la sua applicazione.
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