Sentenza del 12/03/2019 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Genova
TRIBUTI LOCALI - IMU - stabilimenti balneari - concessione - area demaniale - assoggettabilità - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava gli avvisi IMU sostenendo che lo stabilimento balneare fosse costituito da attrezzature rimovibili e utilizzate esclusivamente durante la stagione balneare, non qualificabili come fabbricato o area fabbricabile. Riteneva quindi insussistente il presupposto dell'imposta, non essendo tassabile la mera disponibilità dell'area demaniale. In subordine, chiedeva che l'imposta fosse calcolata solo per il periodo di effettivo utilizzo stagionale e, comunque, secondo il valore contabile anziché sulla rendita catastale.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e annullato gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto decisivo che sull'arenile non insistessero strutture fisse o stabilmente ancorate al suolo e che le attrezzature dovessero essere installate e rimosse stagionalmente. In assenza di un fabbricato o di un'area fabbricabile, mancava il presupposto impositivo, non potendo essere tassata la mera concessione dell'area demaniale. Il Collegio ha inoltre precisato che l'assoggettabilità all'IMU dipende dalle caratteristiche oggettive del bene e non dal suo eventuale accatastamento. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
IMU e precedente disciplina ICI
L'ICI (ora IMU) si applica quando la concessione demaniale comporta la collocazione di opere stabili e la posizione del concessionario è assimilabile a un diritto di proprietà.
La mera concessione della disponibilità di un'area demaniale non è sufficiente a integrare il presupposto dell'imposta. Occorre che vi siano opere stabili o una situazione assimilabile alla proprietà superficiaria.
Regolamento IMU del Comune di XXXXXXXXXX, art. 2
Il presupposto impositivo riguarda fabbricati e aree fabbricabili.
Se le attrezzature dello stabilimento sono rimovibili, stagionali e non riconducibili a un fabbricato o a un'area fabbricabile, la disponibilità dell'area demaniale non è soggetta a IMU.
Cassazione, 12 gennaio 2016, n. 263
È necessario distinguere tra concessione della mera disponibilità dell'area demaniale e concessione che comporta la realizzazione o il mantenimento di opere stabili; solo quest'ultima può giustificare l'applicazione dell'imposta.
Cassazione, 26 gennaio 2007, n. 1718
Una concessione che consenta di edificare e mantenere sulla spiaggia strutture edilizie o assimilate può configurare una proprietà superficiaria temporanea, idonea a costituire il presupposto dell'imposta.
CTR Liguria, 27 ottobre 2016, n. 1295
Conferma la distinzione tra semplice disponibilità dell'area demaniale e presenza di opere stabili ai fini dell'assoggettamento a ICI o IMU.
CTR Napoli, sezione distaccata di Salerno, n. 8236/2015
Ribadisce che l'imposizione può applicarsi al concessionario soltanto quando la concessione comporti una situazione assimilabile alla proprietà e la presenza di strutture stabili.
Massime di principio
- La concessione di un'area demaniale, da sola, non comporta automaticamente l'assoggettamento a IMU: è necessario verificare se il concessionario disponga soltanto dell'area oppure anche di opere stabili.
- Per gli stabilimenti balneari, le strutture esclusivamente stagionali, rimovibili e non ancorate stabilmente al suolo possono non integrare un fabbricato o un'area fabbricabile e quindi non far sorgere il presupposto IMU.
- La presenza di manufatti permanenti, stabilmente infissi o utilizzabili per tutto l'anno, come ristoranti, locali, spogliatoi e servizi strutturali, può invece rendere il bene imponibile, assimilando la posizione del concessionario a una proprietà superficiaria.
- L'accatastamento non è decisivo in sé: l'imposizione deve essere valutata sulla base delle caratteristiche oggettive e concrete del bene.
- La stagionalità dell'attività non è automaticamente sufficiente a escludere l'imposta se esiste un fabbricato stabile; in quel caso occorre esaminare la natura del bene e le regole applicabili alla relativa base imponibile.
- In una controversia analoga è quindi essenziale documentare il regime di installazione e rimozione delle strutture, il loro ancoraggio al suolo, la durata dell'utilizzo e il contenuto della concessione demaniale.
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