Cassazione Civile, Ordinanza n. 08520/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La parte istante ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, nel rigettare il ricorso da lei proposto avverso una sentenza di merito sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, l'aveva condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. La ricorrente ha dedotto di avere depositato la dichiarazione di esenzione dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e ha sostenuto che tale omissione dovesse essere corretta. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso. La questione affrontata riguardava quindi se il beneficio di esenzione dalle spese previsto per i giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali fosse applicabile anche a un giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo promosso da un professionista.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, si riferisca soltanto ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali e non anche alle domande di accertamento negativo dell'obbligo contributivo. Poiché la domanda oggetto del precedente giudizio era una domanda del professionista volta a negare l'obbligo contributivo, essa restava fuori dal perimetro della norma speciale e soggiaceva alle regole generali sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c. Per tale ragione non vi era errore materiale da correggere sul capo relativo alle spese; la Corte ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
"Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c. non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare […]"
Norma di natura speciale e di stretta interpretazione, finalizzata a facilitare l'accesso alla tutela previdenziale e assistenziale; si applica solo alle domande dirette ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, non alle azioni di accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
In mancanza di applicabilità della disciplina speciale di esenzione, opera la regola generale della soccombenza per la condanna alle spese.
Richiamato per la proposizione della proposta e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Richiamato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. come limite alla regola di esenzione dalle spese.
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
Richiamato solo per descrivere il precedente oggetto del giudizio, ossia l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
Massime di principio
- La disciplina di esenzione dalle spese prevista per i giudizi previdenziali e assistenziali ha carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente, senza estenderla oltre i casi espressamente contemplati.
- L'art. 152 disp. att. c.p.c. si applica ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, non alle controversie in cui il professionista chieda l'accertamento negativo del proprio obbligo contributivo.
- Quando non ricorrono i presupposti della norma speciale sulle spese nei giudizi previdenziali, trova applicazione la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
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