Cassazione Penale, Sentenza n. 32507/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello deducendo: (1) vizio di motivazione per la mancata escussione del teste Scotti disposta dal giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e per la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata notificazione al difensore dell'imputato assente del verbale d'udienza contenente la modifica dei capi di imputazione (sostituzioni di ragioni sociali: da "CREAZIONI SRL" a "CREAZIONI ITALIANE SRL" e da "CHANTAL SRL" a "CHANTAL 1962 SRL"), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa per la presunta imprecisione dell'originaria contestazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la revoca della testimonianza giustificata dal mancato accompagnamento coattivo del teste e ha valutato congrua la motivazione della corte territoriale sulla completezza del quadro probatorio, non potendosi sindacare in sede di legittimità una scelta istruttoria adeguatamente motivata. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che le rettifiche delle ragioni sociali erano "mere limitate rettifiche" di elementi accessori non incidenti sul nucleo essenziale dell'addebito; quindi l'omessa notificazione del verbale era, nella specie, priva di concreto pregiudizio per la difesa e determinava al più una nullità relativa non opponibile con il ricorso in cassazione se non eccepita tempestivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10 (capo a), art. 8 (capi b e c), art. 5 (capi d, e, f)
Norme del decreto legislativo relative ai reati contestati (illecito tributario/tributi). Nel provvedimento sono richiamate come fattispecie di cui l'imputato era ritenuto autore in qualità di legale rappresentante; non sono centrali per la questione di ammissibilità del ricorso.
Previsione sulla escussione di testimoni d'ufficio disposta dal giudice. Il ricorso lamentava mancata escussione; la Cassazione ha ritenuto legittima la revoca della testimonianza motivata dal mancato accompagnamento coattivo e dalla completezza del quadro istruttorio.
Norma che disciplina la condanna alle spese e le misure accessorie in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata nella motivazione in relazione all'applicazione della Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che, non essendovi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tuttavia sussistono le condizioni per disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La modifica dell'imputazione che riguarda elementi accessori (es. correzione di una ragione sociale) è, di regola, valutata in funzione del suo impatto sul "nucleo essenziale" del fatto: se non altera l'oggetto dell'addebito e non impedisce l'individuazione precisa del fatto contestato, l'omessa notificazione del verbale è una nullità relativa e non è automaticamente idonea a far dichiarare la nullità assoluta della successiva pronuncia.
- Per far valere in cassazione la nullità derivante dall'omessa notificazione di atti modificativi dell'imputazione è necessario dimostrare il concreto pregiudizio per l'esercizio della difesa oppure aver tempestivamente eccepito la nullità in sede di istruttoria/udienza successiva; altrimenti la questione può essere dichiarata inammissibile.
- La revoca di una prova (es. testimonianza) disposta d'ufficio o su sollecitazione di parte è sindacabile in cassazione solo se la revoca è priva di motivazione o rende manifestamente incompleta l'istruttoria; una motivazione che indica ragioni procedurali (es. mancato accompagnamento coattivo) e la valutazione della completezza del quadro probatorio rientrano nel potere discrezionale del giudice del merito.
- I motivi generici o privi di specifici e concreti argomenti di fatto e di diritto sono inammissibili in Cassazione: è necessario spiegare in che modo la violazione normativa o il vizio di motivazione abbiano inciso sull'esito del giudizio.
- La Corte può condannare il ricorrente al versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa anche se non sussiste colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, richiamando i principi di giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32360/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32361/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32362/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32363/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32364/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32365/2025 del 01/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →