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Sentenza

Sentenza n. 2275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, secondo la prospettazione del ricorrente, della sentenza del Consiglio di Stato n. 6972/2025 relativa alla rivalutazione dei candidati nella procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’Università di Pisa di dare piena esecuzione, entro trenta giorni, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6972/2025, con contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza ottemperanda aveva respinto l’appello principale del ricorrente e gli appelli incidentali dell’Università e di altro candidato, confermando l’obbligo dell’Ateneo di rivalutare puntualmente i curricula senza necessità di nominare una nuova commissione, assicurando una migliore leggibilità dei giudizi sui singoli parametri. Il ricorrente ha sostenuto che tale statuizione imponesse un riesercizio pieno del potere valutativo mediante la riconvocazione della commissione di esperti originaria o la nomina di una nuova commissione, poiché le censure riguardavano il mancato rispetto dei criteri di valutazione e l’incongrua equiparazione di profili non comparabili. Ha quindi contestato che l’Università avesse ritenuto sufficiente la deliberazione del Consiglio di Dipartimento n. 74 del 10 dicembre 2024, adottata senza riattivare la funzione valutativa della commissione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per ottemperanza inammissibile. In primo luogo, ha rilevato che l’ottemperanza era stata richiesta nei confronti di una sentenza di appello integralmente reiettiva, che aveva consolidato la pronuncia di primo grado. La sentenza di appello, attraverso la formula secondo cui restava fermo l’obbligo dell’Università di rivalutare i curricula, non aveva introdotto un autonomo o diverso obbligo conformativo, ma aveva confermato l’obbligo già derivante dalla sentenza del TAR Toscana, senza integrarne o correggerne la motivazione. Inoltre, l’Università aveva già adottato la deliberazione del Consiglio di Dipartimento n. 74 del 10 dicembre 2024 in esecuzione della sentenza di primo grado. Tale atto attuativo non era stato contestato nel presente giudizio come elusivo del giudicato e, secondo il Collegio, la sua esistenza escludeva un interesse attuale all’ottemperanza della sentenza di appello. Il Consiglio ha altresì rilevato che la deliberazione era stata impugnata davanti al TAR Toscana, il quale aveva accertato la corretta esecuzione della sentenza n. 1314/2024 e la conformità degli atti rinnovati alle relative statuizioni, confermate in appello. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, richiesto per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza; nel caso concreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché rivolto a una sentenza di appello reiettiva e perché mancava un interesse attuale, essendo già intervenuto un atto attuativo non contestato come elusivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non è ammissibile quando viene richiesto, in via autonoma, l’adempimento di una sentenza di appello integralmente reiettiva che si sia limitata a consolidare la sentenza di primo grado, senza introdurre o integrare specifici obblighi conformativi.
  • Quando una sentenza di appello conferma la decisione di primo grado e contiene una formula che ribadisce un obbligo dell’amministrazione già imposto dal primo giudice, tale formula non costituisce, di per sé, un nuovo o diverso comando conformativo suscettibile di autonoma ottemperanza.
  • L’interesse all’ottemperanza viene meno quando l’amministrazione abbia già adottato un atto attuativo del giudicato e tale atto non sia contestato, nello specifico giudizio di ottemperanza, come elusivo o violativo delle statuizioni giudiziali.
  • Le contestazioni relative alla correttezza sostanziale dell’atto adottato in esecuzione del giudicato devono essere rivolte contro l’atto attuativo, nelle forme processuali appropriate, e non possono essere utilizzate per trasformare il giudizio di ottemperanza in un giudizio volto a ottenere obblighi conformativi ulteriori rispetto a quelli risultanti dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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