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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01137/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per importazione dall'Olanda di circa 1 kg di cocaina. Secondo l'accusa Shera Elis avrebbe preso contatti con l'intermediario (Bega Fation) e procurato il denaro; Shera Leonard avrebbe trasferito e depositato il denaro in Albania presso un'agenzia di viaggi indicata dall'intermediario. I ricorrenti contestavano l'interpretazione delle intercettazioni e dei messaggi ritenuti dagli organi inquirenti probatori della partecipazione, la valenza probatoria delle dichiarazioni etero-accusatorie di Bega (che a loro dire non avrebbe avuto conoscenza diretta dei fatti), l'insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, l'omessa valutazione del dolo, la mancata acquisizione (o mancata valutazione) della sentenza n. 3121/2024 del Tribunale di Verona che avrebbe assolto altri coimputati, e vizi nella determinazione della pena (ricorso su recidiva, negazione delle attenuanti generiche e eccessività della sanzione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'interpretazione delle intercettazioni e dei messaggi sia questione di merito rimessa al giudice di merito e non viziata da travisamento della prova; ha valutato congruamente l'attendibilità complessiva del quadro probatorio (intercettazioni nel loro contesto, incontro e arresto del corriere con il rinvenimento di un panetto di cocaina) e la sussistenza del dolo. Ha escluso che la sentenza del Tribunale di Verona produca contrasto di giudicati in relazione ai fratelli Shera, essendo quella decisione riferita a diverso imputato (Velju) e con motivazione che non travalica la specificità del caso. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la scelta del trattamento sanzionatorio in relazione al peso dello stupefacente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha richiamato l'art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena) ritenendo che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato il discostamento dal minimo edittale alla luce del dato ponderale dello stupefacente e delle condizioni personali, giustificando la negazione delle attenuanti generiche.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (principi interpretativi citati)

    Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015 (Sebbar); Sez.2, n. 50701 del 4/10/2016 (D'Andrea); Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017 (Di Maro)

    È stato riaffermato il principio secondo cui l'interpretazione di linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la cassazione può sindacare tale valutazione solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento della prova.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è generalmente questione di merito: in Cassazione serve dimostrare travisamento della prova o manifesta illogicità per ottenere accoglimento.
  • I messaggi vanno valutati nel loro contesto e complessivamente: frasi apparentemente generiche possono assumere rilevanza probatoria se basate su un sottinteso comune e integrate da altri elementi (incontri, arresto, sequestro dello stupefacente).
  • La dichiarazione di un coimputato (etero-accusatoria) mantiene valore se corroborata da riscontri oggettivi; assenza di conoscenza diretta del coimputato debole non annulla automaticamente la prova complessiva.
  • Una sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di un diverso imputato separatamente giudicato non necessariamente crea contrasto di giudicati rispetto alla condanna di altri coimputati, se l'assoluzione è motivata sulla carenza di elementi specifici riferibili a quel soggetto.
  • Sulle aggravanti e sulle attenuanti il giudice di merito ha ampia discrezionalità: la mancata concessione delle attenuanti generiche può essere motivata con riferimento a precedenti e al ruolo nell'illecito e non è facilmente sindacabile in sede di legittimità se ben motivata.
  • Per ribaltare una valutazione di responsabilità penale in casi basati su intercettazioni occorre fornire argomentazioni precise che dimostrino l'errata lettura sistemica delle comunicazioni o l'assenza totale di riscontri oggettivi che supportino la ricostruzione.

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