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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36902/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Napoli, deduceva con un unico motivo la violazione di legge per omessa valutazione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico per indeterminatezza, poiché non indicava gli elementi a sostegno della censura e non permetteva di individuare i rilievi rivolti alla decisione impugnata; lo ha inoltre giudicato privo di specificità per mancata correlazione tra le ragioni della sentenza e quelle dell'impugnazione. Il testo non consente di individuare il reato contestato, i fatti oggetto del processo né la data della sentenza impugnata in modo attendibile: la data riportata è «26/09/2025», mentre l'intestazione iniziale risulta frammentaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo generico sia per indeterminatezza, in violazione dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., sia per carenza di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo disponibile non indica il reato né consente di ricostruire l'esito di merito della sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge penale per omessa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza

    La doglianza relativa all'omessa valutazione delle cause di non punibilità è stata dichiarata inammissibile perché formulata genericamente e senza indicare gli elementi posti a fondamento della censura.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato

    Il motivo d'impugnazione deve indicare in modo determinato gli elementi su cui si fonda la censura, così da consentire al giudice di individuarne i rilievi ed esercitare il proprio controllo.

Massime di principio

  • È generico per indeterminatezza il motivo d'impugnazione che, pur contestando l'omessa valutazione di cause di non punibilità, non indica gli elementi posti a fondamento della censura e non consente al giudice di individuare i rilievi da esaminare.
  • Il motivo d'impugnazione è privo di specificità quando manca una correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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