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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15943/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Esposito ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta per la sua presunta partecipazione, in qualità di organizzatore, a un'associazione finalizzata al riciclaggio di ingenti somme provento di frodi fiscali (con collegamenti al 'clan dei Casalesi' esclusi dall'aggravante). La difesa ha articolato tre motivi: 1) contestazione della qualificazione soggettiva di "organizzatore", sostenendo che Esposito fosse mero esecutore/intermediario senza autonomia operativa; 2) vizio di motivazione e travisamento degli elementi indiziari rispetto alla sussistenza dell'attuale pericolo di reiterazione del reato, dato che le intercettazioni a suo carico si fermano al settembre 2019 e non ci sarebbero prove della sua partecipazione alle operazioni risultate nel 2020; contestata anche la valorizzazione del silenzio in interrogatorio e del rinvenimento di un codice fiscale ungherese come indizi di persistenza dell'attività; 3) inefficacia della misura cautelare scelta (carcere) rispetto a misure meno afflittive come gli arresti domiciliari o divieti di comunicazione, con richiamo al principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui prospettava una diversa valutazione fattuale già compiuta dal giudice del merito, confermando che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la qualificazione di Esposito come organizzatore sulla base di molteplici elementi (sistema di società "a monte" e "a valle", bonifici ingenti, intercettazioni, segnalazioni bancarie, comportamenti per eludere controlli). Ha però accolto il secondo motivo: ha annullato limitatamente al rilievo sull'attualità del pericolo di reiterazione perché il tribunale non ha dimostrato il collegamento concreto tra le operazioni del 2020 e la partecipazione attiva di Esposito dopo settembre 2019, né l'effettivo uso del codice fiscale ungherese da parte sua; inoltre ha richiamato il principio per cui il silenzio dell'indagato non può da solo fondare prognosi sfavorevoli sulla recidiva. Il terzo motivo è stato assorbito. Conseguenza: annullamento parziale dell'ordinanza e rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame esclusivamente sulle esigenze cautelari; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte conferma che il ruolo di "organizzatore" non è escluso dall'osservanza di direttive di terzi se è dimostrata autonomia operativa e capacità di coordinamento; la valutazione di tale ruolo resta comunque rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 416 co. 1,2,3 e 4 c.p.

    art. 416 co. 1, 2, 3 e 4 c.p.

    Richiamata in relazione alla possibile riqualificazione dell'incolpazione e alle conseguenze sul profilo cautelare; la Corte non entra nel merito della riqualificazione ma segnala che la prognosi cautelare deve fondarsi su elementi concreti e riferiti al periodo considerato.

  • D.L.vo 74/2000

    artt. 4, 5 e 10 del D.L.vo 74/2000

    I riferimenti normativi agli artt. 4, 5 e 10 sono connessi alle denunce e agli accertamenti tributari relativi alle società coinvolte; la presenza di procedimenti tributari e denunce a carico di società/legali rappresentanti è stata utilizzata come elemento indiziario nel quadro complessivo.

  • art. 94 comma 1-ter 5 disp. att. cod.

    art. 94 comma 1-ter 5 disp. att. cod.

    Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi consequenziali all'annullamento; la Corte dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti indicati.

Massime di principio

  • In sede di cassazione il controllo sulla motivazione del giudice del riesame è limitato: non è consentito rinnovare la valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito salvo errori logici o giuridici evidenti.
  • La qualificazione soggettiva (es. "organizzatore" vs "esecutore") può essere confermata anche se l'imputato eseguiva direttive, purché emergano elementi di autonomia operativa e coordinamento; tale valutazione è primaria competenza del giudice di merito.
  • Per riconoscere l'attualità del pericolo di reiterazione il giudice deve fondare la prognosi su elementi concreti che colleghino l'indagato alle condotte recenti contestate; la mera persistenza dell'attività del sodalizio non basta senza prova della partecipazione dell'indagato nel periodo rilevante.
  • Il silenzio dell'indagato (esercizio della facoltà di non rispondere) non può essere automaticamente valorizzato come indizio di mancata dissociazione o di pericolo di recidiva; non può costituire base esclusiva per esigenze cautelari.
  • Il possesso di documenti o elementi materiali (es. codice fiscale estero) necessita di riscontri concreti del loro utilizzo per essere valutato come indizio di continuazione dell'attività delittuosa.
  • La scelta della misura cautelare deve rispettare il principio di proporzionalità: il giudice deve valutare se misure meno afflittive con prescrizioni specifiche (divieto di comunicazione, controlli elettronici) possano efficacemente prevenire i pericoli cautelari, motivando in modo dettagliato le ragioni della loro inidoneità.
  • In caso di dubbio sulla sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete il rimedio è la verifica da parte del tribunale del riesame con valutazione aggiornata degli atti investigativi; l'annullamento parziale per vizi motivazionali è possibile quando il collegamento tra indagato e fatti recenti non è adeguatamente dimostrato.

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