Cassazione Civile, Ordinanza n. 41440/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente prima dell’adunanza camerale e dell’adesione della controricorrente. Ha ritenuto la rinuncia rituale perché intervenuta anteriormente all’adunanza e sottoscritta dalle parti o dai difensori muniti dei necessari poteri. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinunzia, senza provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di leasing immobiliare. La società utilizzatrice ha chiesto in giudizio la declaratoria di nullità di alcune clausole relative agli interessi, assumendone il carattere usurario, la restituzione delle somme già versate a tale titolo e la condanna alla corresponsione di importi ancora dovuti a titolo di indennità di recesso. La società di leasing si è costituita chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento delle somme ancora dovute in forza dei rapporti di leasing contestati. Il Tribunale ha rigettato le domande dell’attrice e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello ha confermato. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi, ma prima dell’adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, cui la controricorrente ha aderito.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio in presenza di ricorso ritenuto manifestamente fondato dal relatore
richiamato nel procedimento camerale
richiamato per la trattazione camerale e per la proposta al collegio
la rinuncia e l’accettazione sono ritenute rituali perché anteriori all’adunanza camerale e sottoscritte dalle parti o dai procuratori abilitati
la Corte dispone che nulla sia detto sulle spese in caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso presentata prima dell’adunanza camerale ed accettata dalla controparte, se sottoscritta da parte o difensore munito dei necessari poteri, determina l’estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se ricorrono le condizioni previste dalla norma richiamata.
- La validità processuale della rinuncia dipende dalla tempestività dell’atto rispetto alla fissazione dell’adunanza e dalla legittimazione di chi sottoscrive rinuncia e accettazione.
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