Cassazione Penale, Ordinanza n. 29932/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Rimane ferma la conferma della condanna già pronunciata in appello per tre reati ex artt. 56 e 319-quater c.p.; la censura riguardava soltanto il mancato riconoscimento della continuazione con un diverso reato definito con sentenza irrevocabile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tre episodi ricondotti al tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità. Con un unico motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del procedimento e un diverso reato già definito con sentenza irrevocabile. Sosteneva che tra gli episodi vi fossero elementi di forte omogeneità: breve intervallo temporale, identità delle violazioni e del bene protetto, coincidenza delle condotte materiali, del luogo, della causale e unitarietà dei motivi a delinquere. La Cassazione ritiene però che la Corte territoriale abbia reso una valutazione di fatto completa e logica, escludendo che la condotta del 2020 fosse riconducibile a un unico momento ideativo e organizzativo; tale apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 319-quater c.p. come base della contestazione dei tre reati oggetto della condanna confermata in appello.
Richiamato insieme all'art. 56 c.p. come norma incriminatrice dei reati per i quali la condanna è stata confermata.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento della continuazione integra una valutazione di fatto riservata al giudice di merito; se sorretta da motivazione completa e логica, non è censurabile in cassazione.
- Ai fini della continuazione non è sufficiente richiamare elementi di somiglianza esterna tra più episodi (brevità dell'intervallo temporale, omogeneità delle condotte o del bene giuridico): occorre che emerga un unico disegno criminoso, desumibile da un momento ideativo e organizzativo comune.
- Quando il ricorso si risolve nella contestazione di un apprezzamento fattuale adeguatamente motivato dal giudice di appello, la doglianza è inammissibile in sede di legittimità.
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