Cassazione Penale, Sentenza n. 3149/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per truffa, deducendo: 1) errore nel ritenere 17 distinti episodi di truffa in continuazione anziché un unico reato a consumazione prolungata; 2) errore stesso avendo riguardo alle causali comuni di alcuni bonifici; 3) vizio nella valutazione e nell'esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità e conseguente vizio nel bilanciamento tra circostanze; 4) carenza di motivazione nella determinazione della pena e nella quantificazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha dunque confermato l'esito del giudizio di merito: la condanna per truffa a carico del ricorrente è rimasta impregiata. La Corte ha ritenuto insindacabili in questa sede le valutazioni di fatto del giudice d'appello (in particolare la sussistenza di plurime condotte ingannevoli motivate da esigenze sopravvenute, giustificative della pluralità di reati in continuazione), ha considerato legittimo il bilanciamento delle circostanze anche dopo l'esclusione dell'aggravante per danno di rilevante gravità e ha escluso la rilevanza dei profili di merito non dedotti in appello (compresa la motivazione sui singoli aumenti per continuazione). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per complessivi euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamata come criterio per il giudizio comparativo fra circostanze aggravanti e attenuanti: la Corte ha valutato e disaminato gli elementi previsti da tale norma nel confermare l'operazione di bilanciamento compiuta in appello.
art. 640, secondo comma, cod. pen. (circostanza aggravante del danno di rilevante gravità)
La circostanza aggravante è stata esclusa dalla Corte, ma la decisione di escluderla non ha impedito al giudice d'appello e alla cassazione di confermare la misura della pena dopo un rinnovato bilancio delle circostanze; inoltre la censura sull'esclusione non era stata tempestivamente dedotta in appello dal ricorrente.
Giurisprudenza sul divieto di reformatio in pejus (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari)
Richiamati per il principio secondo cui il giudice d'appello può, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, escludere un'aggravante e comunque confermare la pena dopo un nuovo bilanciamento delle circostanze, purché congruamente motivato; e per il principio che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni fattuali adeguatamente motivate.
Massime di principio
- Se nel tempo emergono "nuove esigenze" o nuove condotte ingannevoli, è possibile configurare plurimi reati di truffa legati in continuazione anziché un unico reato a consumazione prolungata; la valutazione fattuale spetta al giudice di merito e la Cassazione la sindaca solo per vizi di legge o di motivazione.
- Le doglianze non sollevate in sede di appello sono, di norma, inammissibili in Cassazione: occorre contestare tempestivamente in appello le questioni che si intendono sottoporre alla suprema corte.
- L'esclusione di un'aggravante in sede di appello non impedisce che la pena venga confermata dopo un rinnovato bilanciamento delle circostanze; tale conferma non viola il divieto di reformatio in pejus se il giudice motiva adeguatamente la nuova comparazione.
- La Corte di cassazione non rivede le valutazioni di merito e le ricostruzioni fattuali del giudice d'appello, salvo che siano affette da vizi logico-giuridici o di motivazione rilevanti.
- Le censure sulle singole quantificazioni degli aumenti per continuazione devono essere proposte tempestivamente in appello per poter essere esaminate; altrimenti rimangono sottratte al sindacato in Cassazione.
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