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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18399/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escluso alcun profilo di colpa ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

In un procedimento definito con ordinanza della Corte d'appello di Torino, la richiesta di rescissione del giudicato proposta dall'imputato era stata rigettata. Contro tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La censura, quindi, non è stata esaminata nel merito, essendo la causa di inammissibilità puramente formale e riferita alla modalità di proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    richiamato quale base normativa dell'impugnazione avverso l'ordinanza che decide sulla rescissione del giudicato

  • art. 640 c.p.p.

    richiamato nel testo come disposizione collegata all'impugnazione dell'ordinanza sulla rescissione del giudicato

  • art. 613 c.p.p.

    l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze processuali ivi previste, inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla rescissione del giudicato è soggetto alle regole ordinarie di validità dell'impugnazione e, in particolare, deve rispettare il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato, in un sistema che richiede il ministero di un difensore cassazionista, determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa, la Corte applica le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., comprensive della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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