Cassazione Civile, Ordinanza n. 27511/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della successiva accettazione da parte del controricorrente, ritenendo regolari gli atti. Ne è derivata la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese, in considerazione della condotta delle parti, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società cessionaria di un ramo d'azienda ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, su impugnazione del fallimento della società cedente, aveva dichiarato inefficace l'atto di cessione del ramo d'azienda di cui la ricorrente aveva beneficiato, ordinandone la restituzione. Il ricorso era affidato a tre motivi, ma nelle more della fissazione dell'adunanza camerale la ricorrente ha rinunciato al ricorso e il curatore del fallimento ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
senza provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391, co. 4, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e la Corte può non provvedere sulle spese in considerazione della condotta delle parti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata e accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando la rinuncia e l'accettazione sono regolari, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e si limita a dichiarare l'estinzione del processo.
- In presenza di rinuncia accettata, la regolazione delle spese può essere omessa ove la Corte ritenga la condotta delle parti idonea a giustificarlo.
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