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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16256/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo B) e l'assoluzione per bancarotta documentale (capo A). Quattro motivi: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto, 2) manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216 e 223 L.F., con specifico riferimento alla regolarità della tenuta delle scritture contabili e al fatto che la ricorrente aveva cessato la carica due anni prima del fallimento, 3) vizio della motivazione circa il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F. e il conseguente diniego delle attenuanti generiche, 4) estinzione del reato per prescrizione, facendo decorrere il termine dalla data della cessione dei beni aziendali (15/12/2012).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: la notifica era valida perché eseguita al difensore nel domicilio eletto; il giudizio di merito è congruamente motivato e la Suprema Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti; l'esclusione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata in relazione alla gravità e alla pluralità di negozi distrattivi e al ruolo della ricorrente; la prescrizione non opera perché il momento di consumazione del reato è la dichiarazione giudiziale di fallimento e non la singola condotta antidoverosa. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; nulla a favore della parte civile per mancata esposizione critica nei limiti richiesti.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla nullità e alle norme sulla validità delle notifiche; la censura di nullità per presunta omessa notifica è stata ritenuta infondata.

  • art. 179 c.p.p.

    Collegato alle conseguenze delle nullità processuali; non ha impedito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 429 c.p.p.

    Norma che disciplina la rappresentanza e la domiciliazione presso il difensore; la notifica al difensore domiciliatario è stata ritenuta valida per la ricorrente.

  • art. 601 c.p.p. (co. 1 e co. 5)

    Regola le notifiche in sede di appello e l'avviso di udienza al difensore; distinto tra notifica al domiciliatario (valida) e avviso ricevuto dal difensore per sé.

  • art. 216 L.F.

    Norma della legge fallimentare richiamata nell'ambito della discussione sulla rilevanza degli atti di disposizione del patrimonio sociale; i giudici di merito hanno valutato la rilevanza delle operazioni come distrattive.

  • art. 223 L.F.

    Norma della legge fallimentare collegata alla configurazione degli illeciti fallimentari; la Corte di legittimità ha ritenuto che la valutazione dei fatti sia compito del giudice di merito.

  • art. 219 L.F.

    Prevede circostanze aggravanti in materia fallimentare; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante in presenza di pluralità di negozi distrattivi e di ruolo determinante dell'amministratore.

  • art. 133 c.p.

    Principi di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la dosimetria entro i limiti di legittimità e adeguatamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità e alla condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende per dolo o colpa nel ricorso.

Massime di principio

  • La notifica effettuata presso il difensore nel domicilio eletto è valida e tutela adeguatamente il diritto di difesa; le censure per omessa notifica in tali casi sono difficili da sostenere.
  • La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di merito sui fatti: i giudizi sulla veridicità e rilevanza delle prove restano competenza del giudice di merito salvo profili di manifesta illogicità o violazioni di diritto.
  • In materia di bancarotta fraudolenta distrattiva la consumazione dell'offesa va valutata in rapporto alla dichiarazione di fallimento: ai fini della prescrizione il termine decorre dalla dichiarazione giudiziale di fallimento e non dalla singola operazione distrattiva.
  • L'applicazione dell'aggravante fallimentare e il diniego delle attenuanti generiche richiedono motivazione ma possono essere legittimamente adottati se emergono elementi concreti che evidenziano gravità e pianificazione delle condotte distrattive.
  • Ricorsi manifestamente infondati o colpevoli di negligenza procedurale possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende.

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