Cassazione Penale, Sentenza n. 16256/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo B) e l'assoluzione per bancarotta documentale (capo A). Quattro motivi: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto, 2) manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216 e 223 L.F., con specifico riferimento alla regolarità della tenuta delle scritture contabili e al fatto che la ricorrente aveva cessato la carica due anni prima del fallimento, 3) vizio della motivazione circa il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F. e il conseguente diniego delle attenuanti generiche, 4) estinzione del reato per prescrizione, facendo decorrere il termine dalla data della cessione dei beni aziendali (15/12/2012).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: la notifica era valida perché eseguita al difensore nel domicilio eletto; il giudizio di merito è congruamente motivato e la Suprema Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti; l'esclusione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata in relazione alla gravità e alla pluralità di negozi distrattivi e al ruolo della ricorrente; la prescrizione non opera perché il momento di consumazione del reato è la dichiarazione giudiziale di fallimento e non la singola condotta antidoverosa. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; nulla a favore della parte civile per mancata esposizione critica nei limiti richiesti.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla nullità e alle norme sulla validità delle notifiche; la censura di nullità per presunta omessa notifica è stata ritenuta infondata.
Collegato alle conseguenze delle nullità processuali; non ha impedito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Norma che disciplina la rappresentanza e la domiciliazione presso il difensore; la notifica al difensore domiciliatario è stata ritenuta valida per la ricorrente.
art. 601 c.p.p. (co. 1 e co. 5)
Regola le notifiche in sede di appello e l'avviso di udienza al difensore; distinto tra notifica al domiciliatario (valida) e avviso ricevuto dal difensore per sé.
art. 216 L.F.
Norma della legge fallimentare richiamata nell'ambito della discussione sulla rilevanza degli atti di disposizione del patrimonio sociale; i giudici di merito hanno valutato la rilevanza delle operazioni come distrattive.
art. 223 L.F.
Norma della legge fallimentare collegata alla configurazione degli illeciti fallimentari; la Corte di legittimità ha ritenuto che la valutazione dei fatti sia compito del giudice di merito.
art. 219 L.F.
Prevede circostanze aggravanti in materia fallimentare; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante in presenza di pluralità di negozi distrattivi e di ruolo determinante dell'amministratore.
Principi di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la dosimetria entro i limiti di legittimità e adeguatamente motivata dal giudice di merito.
Richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità e alla condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende per dolo o colpa nel ricorso.
Massime di principio
- La notifica effettuata presso il difensore nel domicilio eletto è valida e tutela adeguatamente il diritto di difesa; le censure per omessa notifica in tali casi sono difficili da sostenere.
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di merito sui fatti: i giudizi sulla veridicità e rilevanza delle prove restano competenza del giudice di merito salvo profili di manifesta illogicità o violazioni di diritto.
- In materia di bancarotta fraudolenta distrattiva la consumazione dell'offesa va valutata in rapporto alla dichiarazione di fallimento: ai fini della prescrizione il termine decorre dalla dichiarazione giudiziale di fallimento e non dalla singola operazione distrattiva.
- L'applicazione dell'aggravante fallimentare e il diniego delle attenuanti generiche richiedono motivazione ma possono essere legittimamente adottati se emergono elementi concreti che evidenziano gravità e pianificazione delle condotte distrattive.
- Ricorsi manifestamente infondati o colpevoli di negligenza procedurale possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende.
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