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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05095/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato o applicato l'aumento di pena per recidiva. Il ricorso deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva, sostenendo in sostanza l'assenza dei presupposti per il relativo giudizio aggravatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e meramente riproduttivo di una censura già esaminata e confutata dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato plurimi precedenti penali e condanne temporalmente prossime, anche per evasione, quali indici di insensibilità all'emenda e di maggiore disvalore del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura sulla recidiva era generica e reiterativa di doglianze già affrontate e adeguatamente respinte dalla Corte territoriale, che aveva motivato la sussistenza dei presupposti della recidiva sulla base dei precedenti penali e delle condanne recenti, anche per evasione, ritenuti sintomatici di una maggiore pericolosità e di una maggiore gravità del fatto ai fini dell'aumento di pena ex art. 99 c.p. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può giustificare l'aumento di pena quando il giudice di merito accerti, sulla base dei precedenti penali e della loro vicinanza temporale, una maggiore insensibilità all'emenda e un incrementato disvalore penale del fatto.

Massime di principio

  • La censura di legittimità sulla recidiva deve essere specifica e non può limitarsi a riprodurre motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito.
  • La sussistenza della recidiva può essere desunta da plurimi precedenti penali e da condanne recenti, se tali elementi sono valorizzati come indice di persistente insensibilità all'emenda e di maggiore gravità del fatto.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata affronta in modo congruo i presupposti della recidiva, il ricorso che non si confronta criticamente con tale motivazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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