Cassazione Penale, Ordinanza n. 05095/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato o applicato l'aumento di pena per recidiva. Il ricorso deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva, sostenendo in sostanza l'assenza dei presupposti per il relativo giudizio aggravatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e meramente riproduttivo di una censura già esaminata e confutata dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato plurimi precedenti penali e condanne temporalmente prossime, anche per evasione, quali indici di insensibilità all'emenda e di maggiore disvalore del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura sulla recidiva era generica e reiterativa di doglianze già affrontate e adeguatamente respinte dalla Corte territoriale, che aveva motivato la sussistenza dei presupposti della recidiva sulla base dei precedenti penali e delle condanne recenti, anche per evasione, ritenuti sintomatici di una maggiore pericolosità e di una maggiore gravità del fatto ai fini dell'aumento di pena ex art. 99 c.p. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva può giustificare l'aumento di pena quando il giudice di merito accerti, sulla base dei precedenti penali e della loro vicinanza temporale, una maggiore insensibilità all'emenda e un incrementato disvalore penale del fatto.
Massime di principio
- La censura di legittimità sulla recidiva deve essere specifica e non può limitarsi a riprodurre motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito.
- La sussistenza della recidiva può essere desunta da plurimi precedenti penali e da condanne recenti, se tali elementi sono valorizzati come indice di persistente insensibilità all'emenda e di maggiore gravità del fatto.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata affronta in modo congruo i presupposti della recidiva, il ricorso che non si confronta criticamente con tale motivazione è inammissibile.
Come è indicizzato
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