Sentenza n. 1596/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della “comunicazione n. -OMISSIS-”, caricata il 9 aprile 2025 sulla pagina web riservata del candidato e letta in pari data, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 477 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024; del verbale n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2024 della XVI Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato - sessione 2024 presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, nella parte relativa all’elaborato contenuto nella busta contraddistinta al n. 477; nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del voto della prova scritta e della non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché il verbale della sottocommissione relativo alla valutazione dell'elaborato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato ad abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato la valutazione negativa della prova scritta dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2024, e la conseguente non ammissione alla prova orale. In sede cautelare d'appello è stato ammesso alla ricorrezione dell'elaborato da parte di una diversa Corte d'Appello. La nuova correzione ha avuto esito positivo; il candidato è stato quindi ammesso alla prova orale, che ha superato. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti contro la valutazione originaria, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa sostanziale del candidato è stata integralmente soddisfatta: la ricorrezione dell'elaborato ha avuto esito positivo e il candidato ha superato anche la prova orale. Ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, convertito dalla l. n. 168/2005, il candidato che, pur essendo stato ammesso o riammesso alle prove in forza di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela, superi le prove scritta e orale consegue stabilmente l'abilitazione professionale. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, per euro 2.000,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla l. 17 agosto 2005, n. 168
conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela
La disposizione attribuisce carattere stabile all'abilitazione conseguita dal candidato che, dopo essere stato ammesso alle prove o alla rinnovazione della valutazione per effetto di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela, superi sia la prova scritta sia quella orale.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa, richiamata nel dispositivo, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un candidato, ammesso o riammesso alle prove di un esame abilitante in forza di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela, supera la prova scritta e quella orale, consegue stabilmente il titolo abilitante, senza che l'Amministrazione possa rimettere in discussione tale risultato per la sola origine giudiziale o autotutela dell'ammissione o della rinnovazione della valutazione.
- Il superamento delle prove successive alla ricorrezione positiva dell'elaborato soddisfa integralmente la pretesa sostanziale diretta a conseguire l'ammissione e l'abilitazione; il giudizio avente ad oggetto la valutazione negativa originaria deve pertanto essere dichiarato cessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell'amministrazione la cui valutazione originaria è stata superata all'esito della ricorrezione disposta in sede giurisdizionale.
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