Cassazione Penale, Ordinanza n. 28698/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p., deducendo un unico motivo concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che la censura era da un lato meramente riproduttiva di questioni già esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, generica, poiché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricavare ulteriori precisazioni sul contenuto applicativo.
La doglianza riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito perché reputa il motivo inammissibile in quanto generico e riproduttivo di questioni già valutate.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte e valutate nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere sostenuta da una censura specifica e non generica; in cassazione non è sufficiente una mera reiterazione della tesi difensiva già disattesa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
Come è indicizzato
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