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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39302/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, su concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna inflitta in primo grado riducendo la pena secondo quanto concordato. Nel ricorso è stato dedotto, in modo generico, vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 del testo unico sugli stupefacenti. La Corte rileva però che la questione era stata oggetto di rinuncia in funzione dell'accordo sulla pena in appello, sicché il ricorso per cassazione su temi abbandonati nell'accordo è inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che il potere dispositivo esercitato dalle parti con il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. preclude la deduzione in cassazione di questioni alle quali sia stata espressamente rinunciata in appello. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità sulle questioni rinunciate.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La mancata riqualificazione del fatto in tale ipotesi è stata dedotta come vizio di motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché riferita a un tema oggetto di rinuncia nell'accordo di appello.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    L'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando l'appello si definisce con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia agli altri motivi determina una preclusione sostanziale e processuale che impedisce di devolvere in cassazione le questioni rinunciate.
  • Il ricorso per cassazione che investe temi oggetto di rinuncia nell'accordo sulla pena è inammissibile, poiché il potere dispositivo della parte opera in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • In presenza di inammissibilità per ragioni palesi e documentali, la Corte può provvedere con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.

Come è indicizzato

MaterieStupefacenti
RamiReati in materia di lavoro
SottomaterieLieve entità

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