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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16232/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della condanna pronunciata in appello per il reato di evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale. In particolare contestava: la reale lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure miravano in sostanza a una diversa valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, poiché la decisione di merito risultava sorretta da motivazione logica, coerente e puntuale.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il richiamo alla disposizione incriminatrice serve solo a individuare il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia l'evasione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono scrutinabili censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, richiedano una nuova valutazione del fatto e delle prove, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione logica, coerente e completa.
  • Ai fini della verifica della responsabilità per evasione, la contestazione della lesione del bene giuridico e dell'elemento soggettivo non è ammissibile in cassazione quando si risolve in una critica alla ricostruzione fattuale già adeguatamente motivata dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove previsto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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