Cassazione Penale, Ordinanza n. 21339/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo un unico motivo: il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo del tutto generico e privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., poiché non espone puntualmente le ragioni di diritto e non si confronta in modo congruo con la motivazione della sentenza impugnata, impedendo al giudice di legittimità di individuare con precisione le censure da esaminare.
Norme richiamate
È la norma invocata dal ricorrente per sostenere il mancato proscioglimento; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la genericità e indeterminatezza delle censure, o la loro mera apparenza, comportano l'inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei termini indicati dalla Corte, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con puntuale indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della censura.
- La specificità del motivo va valutata sia in senso intrinseco, per la precisione e determinatezza delle doglianze, sia in senso estrinseco, mediante il confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso che si limiti a deduzioni generiche, senza correlazione con la motivazione della sentenza, è inammissibile perché non consente al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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