Cassazione Penale, Sentenza n. 40957/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decretazione dell'estradizione deducendo un'unica censura: manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva l'assenza di gravi indizi di responsabilità perché non vi era uso di alcol o stupefacenti e gli accertamenti video indicherebbero che la sua vettura era stata urtata posteriormente dal veicolo guidato da Gijn Malci (a bordo del quale vi era la vittima deceduta), con corresponsabilità tra conducenti. Inoltre denunciava disparità di trattamento perché, se il fatto fosse avvenuto in Italia, non sarebbe stata applicata la misura cautelare in carcere e non sussisterebbe pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le questioni sul profilo indiziario non fossero state adeguatamente sollevate in appello e che non fossero proponibili in cassazione come questioni di merito; ha inoltre considerato inammissibile la censura relativa alla presunta disparità di trattamento in relazione al provvedimento cautelare emesso dall'autorità albanese. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendosi gli adempimenti di cancelleria ex art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 290/3 Codice penale albanese
Indica il reato a carico del consegnando (violazione delle regole di circolazione stradale con conseguente morte e lesioni gravi), motivo giustificativo della richiesta di estradizione
art. 12 Convenzione di Parigi
La sentenza impugnata ha rilevato la produzione dei documenti di rito richiesti dalla convenzione (mandato di cattura, descrizione dei fatti, norme applicabili); la normativa è stata interpretata come criterio formale per valutare la documentazione prodotta dallo Stato richiedente
Principio della "sommaria delibazione": in tema di estradizione processuale l'autorità italiana deve verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estrandando secondo la prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente; la Corte ha però ritenuto che tale profilo non potesse essere valorizzato in cassazione quando non tempestivamente sollevato nelle sedi precedenti
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni sugli adempimenti di cancelleria da eseguire a seguito della decisione; la sentenza dispone il rinvio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In materia di estradizione processuale lo Stato richiesto deve effettuare una sommaria valutazione degli atti per verificare l'esistenza di gravi indizi a carico dell'estrandando ai sensi dell'art. 705 c.p.p., ma tale controllo non autorizza una riapertura in cassazione di questioni di merito non sollevate in antecedenti gradi
- Le censure fondate su valutazioni probatorie o su ricostruzioni alternative dei fatti (es. corresponsabilità ricavata da riprese video) sono normalmente inammissibili in cassazione se non sono state dedotte e sviluppate in sede di merito nelle precedenti fasi del giudizio
- La contestazione della misura cautelare adottata dall'autorità straniera (per esempio il carcere pericolo di fuga) non è generalmente opponibile in cassazione dell'estradizione come motivo autonomo: va proposta nei modi e nei termini idonei e non può costituire ragione innovativa di impugnazione tardiva
- La conformità formale della documentazione richiesta dalla convenzione internazionale (es. art. 12 Convenzione di Parigi) è requisito essenziale per l'ammissione dell'estradizione; l'assenza di motivazioni trattate in sede di appello può precludere l'esame di questioni sostanziali in sede di legittimità
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e, spesso, somme a titolo di ammenda) e l'ordine agli uffici di procedere agli adempimenti amministrativi previsti
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