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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18395/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Corte di cassazione)

La controversia

Il soggetto condannato in via definitiva per truffa aggravata e falso ha depositato, a mezzo del difensore munito di procura speciale, dichiarazione di ricusazione nei confronti di tre magistrati della Sesta Sezione della Corte di cassazione, ritenuti incompatibili a partecipare alla decisione sul ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna. La ricusazione si fondava sull’assunto che i magistrati indicati avessero già fatto parte del collegio che, con sentenza del 17 luglio 2015, aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso straordinario. La Corte ha tuttavia rilevato che il presupposto dell’impugnazione era errato, poiché dal ruolo dell’udienza risultava che nessuno dei tre magistrati ricusati faceva parte del collegio chiamato a decidere.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per ricusazione, ritenendo insussistente il presupposto fattuale dedotto dal ricorrente, cioè la partecipazione dei magistrati indicati al collegio giudicante. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La ricusazione è inammissibile quando il presupposto fattuale dedotto a fondamento dell’incompatibilità del giudice è smentito dagli atti, in particolare quando risulta che il magistrato indicato non fa parte del collegio chiamato a decidere.
  • L’inammissibilità dell’impugnazione comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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