Cassazione Penale, Ordinanza n. 41426/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la sua assoluta genericità e aspecificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 22/01/2025, che aveva affermato la sua responsabilità per i delitti a lui ascritti. L'unico motivo deduceva, in modo del tutto generico, un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., senza indicare se la motivazione fosse mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; contestualmente si prospettava anche una violazione di legge non specificata, pur richiamando il medesimo parametro normativo. La Corte ha rilevato che il motivo non conteneva alcun effettivo confronto con la decisione impugnata, limitandosi a qualificare apoditticamente come erronea la sentenza di appello senza apportare elementi di critica in fatto o in diritto.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte osserva che il ricorrente non ha specificato in quale forma il vizio sarebbe consistito e non ha sviluppato una critica effettiva alla sentenza impugnata.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Il richiamo al parametro è ritenuto inconferente e comunque insufficiente, perché non accompagnato da una puntuale allegazione del vizio denunciato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo meramente assertivo, senza indicare con precisione se si assuma una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
- La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata: non basta affermarne l'errore in termini apodittici, occorrendo una critica chiara, logicamente articolata e riferita a dati di fatto o di diritto.
- Il richiamo formale a un parametro normativo dell'art. 606 c.p.p. non è sufficiente se non è accompagnato dalla concreta indicazione del vizio dedotto e dei profili della motivazione censurati.
Come è indicizzato
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