Cassazione Civile, Ordinanza n. 21064/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'aggiudicazione, da parte di una stazione appaltante regionale, di un appalto di servizi di pulizia e sanificazione a favore di un raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dalla ricorrente. La concorrente seconda classificata aveva contestato l'aggiudicazione sostenendo che l'aggiudicataria non avesse comunicato alla stazione appaltante la pendenza di procedimenti penali a carico di alcuni propri esponenti e dipendenti, nonché di un procedimento sanzionatorio avanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con conseguente violazione degli obblighi informativi e configurabilità di un grave illecito professionale idoneo a incidere sull'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016. Il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello della concorrente, ritenendo decisivo l'omesso rilievo delle vicende penali e irrilevanti, perché operanti solo per il futuro, le misure di self cleaning adottate dopo la scoperta delle indagini. Contro tale decisione la società aggiudicataria ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost., deducendo eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, sostenendo in sostanza che il giudice amministrativo avrebbe travalicato i propri poteri sostituendosi alla stazione appaltante o disponendo un automatismo espulsivo. La resistente ha replicato che la sentenza amministrativa non aveva disposto direttamente l'esclusione automatica, ma aveva rimesso all'amministrazione una nuova valutazione sull'affidabilità dell'operatore, e in seguito entrambe le parti hanno rappresentato che, per effetto di una successiva sentenza del Consiglio di Stato e di un nuovo provvedimento della stazione appaltante, la situazione processuale era mutata, con venir meno dell'interesse al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Ha rilevato che, alla luce degli sviluppi successivi richiamati dalle parti, non residuava più interesse alla decisione sulla denunciata invasione della sfera giurisdizionale del Consiglio di Stato. Le spese sono state integralmente compensate per gravi ragioni. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016
È richiamato come base normativa dell'esclusione per grave illecito professionale e per omesse informazioni rilevanti alla stazione appaltante ai fini della valutazione di affidabilità dell'operatore economico.
art. 111, ottavo comma, Cost.
È il fondamento del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per denunciato eccesso di potere giurisdizionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nelle controversie sulla legittimità di una decisione del giudice amministrativo, sopravvengono atti o pronunce che eliminano l'interesse concreto alla cassazione, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- L'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione comporta che non siano applicabili le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità originaria, come l'ulteriore contributo unificato.
- La valutazione del mutamento della situazione processuale può derivare anche dalla convergenza delle parti nel riconoscere che la questione di eccesso di potere giurisdizionale è ormai priva di attualità decisoria.
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