Cassazione Penale, Sentenza n. 34523/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza definitiva del Tribunale di Trieste (30/10/2020). La difesa contestava la dichiarazione di assenza dell'imputato, sostenendo che l'imputato aveva solo eletto domicilio presso il difensore di ufficio all'arresto in flagranza e non era mai stato raggiunto da una vocatio in iudicium né aveva contatti successivi con il difensore, per cui non poteva ritenersi provata una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'imputato avrebbe dovuto contattare il difensore per informarsi sul procedimento, deduzione censurata come illegittima dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto nulla la dichiarazione di assenza dell'imputato perché non era stato accertato che l'imputato avesse effettiva conoscenza del processo o si fosse volontariamente sottratto a tale conoscenza. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che esclude che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio sia sufficiente a provare la conoscenza del processo. In conseguenza è stata annullata l'ordinanza impugnata, revocata la sentenza di primo grado e dichiarata la nullità della dichiarazione di assenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per il prosieguo, ai sensi degli artt. richiamati nel provvedimento.
Norme richiamate
Stabilisce i presupposti per la dichiarazione di assenza: il giudice deve accertare con certezza l'effettiva conoscenza del processo o la volontaria sottrazione. La Corte interpreta la norma nel senso che la mera elezione di domicilio non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle conseguenze processuali della violazione delle disposizioni sulle notificazioni e sulla dichiarazione di assenza; la mancata osservanza può comportare nullità valutabile secondo le regole previste.
Regola l'avviso di instaurazione del giudizio: la corte rileva che la regolarità formale delle notificazioni (anche al difensore di ufficio) non esclude la necessità dell'accertamento sostanziale della conoscenza del processo per la dichiarazione di assenza.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare al difensore domiciliatario; la Corte osserva che la notifica al difensore di ufficio non è di per sé nulla quando la elezione di domicilio è avvenuta correttamente, ma ciò non sostituisce l'accertamento della conoscenza effettiva richiesto dall'art. 420-bis.
art. 162 cod. proc. pen. (riferimento alla novella I. 23 giugno 2017, n. 103)
Richiamata per distinguere le forme di elezione di domicilio anteriori e successive alla modifica normativa; la Corte segnala che la disciplina precedente non richiedeva l'assenso del difensore domiciliatario e ciò influisce sulla valutazione dell'idoneità dell'elezione di domicilio come indice di conoscenza.
art. 623, co.1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado in caso di nullità derivante dalla dichiarazione di assenza, con rinvio a quanto previsto dall'art. 604, comma 5-bis.
art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di nullità in caso di inosservanza delle disposizioni sull'assenza; la Corte la utilizza per disporre l'annullamento e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Richiamato come riferimento al procedimento di rescissione del giudicato collegato a questioni di conoscenza del processo e alle diverse modalità di prova richieste in quel contesto.
Massime di principio
- La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è sufficiente a presumere l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- Per dichiarare l'assenza dell'imputato il giudice deve accertare in modo positivo e certo o la conoscenza effettiva del procedimento o la volontaria sottrazione a tale conoscenza; l'onere di prova non può essere spostato automaticamente sulla difesa dell'imputato.
- La mancata diligenza informativa dell'imputato può essere valutata ma non può essere automaticamente trasformata in presunzione di volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo senza specifico accertamento fattuale di condotte positive.
- La regolarità formale delle notificazioni (anche al difensore domiciliatario) non sostituisce l'accertamento sostanziale richiesto dall'art. 420-bis: forme e sostanza vanno valutate separatamente.
- Nei procedimenti di rescissione del giudicato e in alcuni istituti riparatori esistono regole probatorie specifiche che possono imporre all'imputato l'onere di dimostrare l'incolpevole ignoranza del processo, ma si tratta di ipotesi eccezionali disciplinate espressamente dalla legge.
- Se manca l'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo o della volontaria sottrazione, la dichiarazione di assenza è nulla e comporta l'annullamento delle sentenze emesse in sua conseguenza con rinvio per il prosieguo.
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