Ordinanza n. 76/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Delibera del Comitato esecutivo n. 11 del 26.02.2026, avente ad oggetto “PROCEDIMENTO PENALE N. 5/24 - GIUDICE DI PACE DI VENAFRO RIMBORSO SPESE LEGALI PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA DEL 15.01.2026”; - della Delibera presidenziale n. 2 del 3.03.2026, con cui è stata disposta la revoca in autotutela della delibera del Comitato esecutivo n. 11 del 26.02.2026; - in via derivata e connessa, della delibera del Consiglio dei delegati n. 5 del 9.04.2026, nella parte in cui prende atto delle dimissioni del sig. Cotugno dalle cariche di Presidente e di componente del Comitato esecutivo senza considerare l’intervenuta decadenza da tutte le cariche consortili ex art. 33 Statuto; - della Delibera del Consiglio dei delegati n. 6 del 9.04.2026 del Consorzio di bonifica della Piana di Venafro, avente ad oggetto la rielezione del sig. Raffaele Cotugno alla carica di Presidente del Consorzio; - ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere consortili concernenti il rimborso delle spese legali a un esponente consortile, la revoca di tale rimborso, la presa d’atto delle dimissioni e la rielezione del medesimo alla carica di Presidente
Esito
Favorevole al resistente (consorzio di bonifica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera del Comitato esecutivo relativa al rimborso delle spese legali sostenute dal Presidente in un procedimento penale, la successiva delibera presidenziale di revoca in autotutela, nonché le delibere del Consiglio dei delegati che hanno preso atto delle dimissioni del Presidente e componente del Comitato esecutivo senza dichiararne la decadenza dalle cariche consortili e che lo hanno rieletto Presidente. Le controparti hanno eccepito l’irricevibilità dell’impugnativa, rilevando il decorso del termine rispetto alla delibera del 26 febbraio 2026. Il ricorrente ha sostenuto che la revoca della delibera sarebbe stata inefficace. È stata inoltre contestata la permanenza degli effetti degli atti relativi al rimborso e, in via connessa, la mancata considerazione della decadenza statutaria e la successiva rielezione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che la delibera sul rimborso delle spese legali, del 26 febbraio 2026, era stata impugnata con ricorso notificato al Consorzio soltanto il 25 maggio 2026; l’eccezione di irricevibilità non appariva superabile neppure accedendo alla tesi dell’inefficacia della revoca. Il giudice ha inoltre ritenuto che la delibera fosse comunque oggettivamente superata dalla rinuncia formale, irrevocabile e incondizionata al diritto al rimborso, sottoscritta dal beneficiario e ricevuta dal Consorzio il 9 aprile 2026. Infine, il danno prospettato non integrava il periculum in mora necessario per concedere la sospensione. Spese compensate.
Norme richiamate
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
art. 33 Statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Venafro
decadenza da tutte le cariche consortili
La disposizione statutaria è stata invocata in relazione alla pretesa decadenza del soggetto rieletto, ma l’ordinanza cautelare non ne ha deciso il merito.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone congiuntamente un fumus boni iuris e un periculum in mora; la carenza anche di uno solo di tali requisiti impone il rigetto della domanda cautelare.
- L’impugnazione notificata oltre il termine rispetto all’atto lesivo presenta un deficit di fumus boni iuris, non necessariamente superabile mediante la deduzione dell’inefficacia dell’atto successivo di revoca.
- La rinuncia formale, irrevocabile e incondizionata del beneficiario al diritto derivante dall’atto impugnato può rendere quest’ultimo oggettivamente superato, incidendo sulla persistenza dell’interesse cautelare e sulla plausibilità della pretesa.
- Il danno prospettato in termini generici, senza la dimostrazione di un pregiudizio grave e imminente, non integra il periculum in mora necessario per la sospensione dell’efficacia dell’atto amministrativo.
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