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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22716/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 26/04/2012 (divenuta irrevocabile il 16/05/2019), sostenendo che la declaratoria di latitanza e la successiva esecuzione erano fondate su indagini incomplete e su presunzioni non sufficientemente dimostrate. In particolare contestava che la permanenza in Marocco dopo sequestri e il comportamento successivo fossero indizi validi di volontaria sottrazione alla misura cautelare e alla conoscenza del procedimento; deduceva che i sequestri e gli atti dell'autorità marocchina non provavano effettiva consapevolezza del procedimento penale in Italia e chiedeva che si estendessero le ricerche in Marocco.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto valida la dichiarazione di latitanza e regolari le notifiche successive, ritenendo che le indagini svolte in Italia fossero esaustive e che esistesse una base fattuale sufficiente per presumere la volontaria sottrazione dell'imputato (ripetuti sequestri di autovetture di illecita provenienza, permanenza in Marocco in coincidenza con i sequestri, applicazione di misure cautelari a coindagati con cui conviveva, tentativo di imbarcarsi all'estero per eludere controlli, rientri clandestini in Italia). Per tali ragioni la sentenza contumaciale è considerata titolo esecutivo formato regolarmente e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67

    Ha introdotto nella disciplina processuale modifiche sull'istituto dell'assenza/contumacia; la Corte applica i principi derivanti da tale riforma nel controllo dell'esecutività dei titoli contumaciali.

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Ai fini dell'accertamento del passaggio in giudicato di una sentenza contumaciale è necessario verificare la ritualità della notifica dell'estratto; il controllo in sede esecutiva può limitarsi a contestare la validità del decreto di latitanza solo nella misura in cui incida sulla notifica dell'estratto contumaciale.

  • art. 295 cod. proc. pen.

    Le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria devono essere esaustive per verificare l'impossibilità di rintracciare l'imputato e la sua eventuale volontaria sottrazione; tuttavia non è richiesto che includano sempre ricerche nei luoghi specifici indicati dal codice (né necessariamente all'estero) se non vi sono elementi che suggeriscano dove l'imputato si sia recato.

  • art. 169, comma 4, cod. proc. pen.

    Sottolinea che le ricerche all'estero sono richieste solo quando ricorrono le condizioni previste dalla norma e se esistono indicazioni sul luogo ove l'imputato possa trovarsi; la Corte afferma che in mancanza di tali indicazioni non è obbligatorio estendere le ricerche all'estero.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione, chiamato a verificare l'esecutività della sentenza, è tenuto a valutare la validità della dichiarazione di latitanza e la regolarità delle notifiche; può quindi esaminare la completezza delle indagini che hanno giustificato il decreto di latitanza nei limiti funzionali all'accertamento della formazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice può contestare la declaratoria di latitanza solo nella misura in cui essa incida sulla regolarità delle notifiche (in particolare dell'estratto contumaciale): eventuali nullità anteriori al giudicato devono essere state dedotte con i rimedi di impugnazione.
  • La dichiarazione di latitanza può fondarsi anche su presunzioni, purché ancorate a una base fattuale concreta (es. sequestri ripetuti, soggiorno all'estero in coincidenza con gli eventi, misure cautelari applicate a coindagati conviventi, comportamenti tesi a eludere controlli di frontiera).
  • Le indagini della polizia giudiziaria devono essere esaustive sul territorio italiano; non è sempre necessario estendere le ricerche all'estero se non esistono elementi indicativi del luogo in cui l'imputato si sarebbe recato.
  • Il semplice fatto di essere stato oggetto di un atto di polizia giudiziaria all'estero non esclude la possibilità che il soggetto fosse a conoscenza di un procedimento in Italia se sussistono altri elementi che lo suggeriscono.
  • Per impugnare con successo la validità del titolo esecutivo formatosi in contumacia è necessario dimostrare l'assenza di una base fattuale che giustifichi la declaratoria di latitanza o che la notifica dell'estratto non sia avvenuta secondo le norme previste.

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