Cassazione Penale, Ordinanza n. 24268/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda per porto di oggetto atto a offendere. Dai fatti emerge che, durante un controllo di polizia eseguito dalla Polizia Locale di Buccinasco, l'imputato veniva trovato in possesso di una roncola con lama lunga 28,5 centimetri, custodita sotto il sedile dell'autovettura su cui viaggiava, in relazione a un fatto commesso a Milano il 18 agosto 2022. Nel provvedimento si dà conto del terzo motivo di ricorso, con il quale veniva invocata l'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975, ma la Corte riteneva corretta la sua esclusione per le spiccate caratteristiche offensive dell'oggetto, la mancanza di una giustificazione sul porto e la personalità dell'imputato. Viene altresì escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche per l'elevato disvalore del fatto e per le numerose pendenze penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non meritevole di accoglimento la censura relativa all'attenuante speciale ex art. 4, comma 3, l. n. 110/1975, osservando che la roncola, per lunghezza della lama e caratteristiche offensive, non consentiva di ritenere la minore offensività prospettata, anche in assenza di qualsiasi spiegazione sul porto. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione delle attenuanti generiche, valorizzando l'elevato disvalore della condotta e i precedenti/pedimenti penali dell'imputato. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Viene applicato al porto della roncola rinvenuta nell'autovettura; la Corte considera rilevanti le caratteristiche offensivamente spiccate dell'oggetto ai fini dell'affermazione della responsabilità e dell'esclusione dell'attenuante invocata.
art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
L'attenuante è esclusa quando l'oggetto portato ha caratteristiche marcatamente offensive e l'imputato non fornisce alcuna giustificazione del porto.
Massime di principio
- Nel reato di porto di oggetti atti a offendere, la valutazione delle caratteristiche concrete dell'oggetto è decisiva: una lama di notevole lunghezza e con spiccate capacità offensive può escludere il riconoscimento del trattamento più favorevole previsto per le ipotesi di minore offensività.
- L'attenuante collegata alla minore offensività del fatto richiede elementi fattuali positivi che la sorreggano; in mancanza di una plausibile giustificazione del porto dell'oggetto, la richiesta può essere respinta.
- Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice valorizzi l'elevato disvalore della condotta e la presenza di plurimi precedenti o pendenze penali, in quanto non risultano circostanze positive idonee a giustificare la mitigazione della pena.
- In sede di legittimità, la censura che si risolva in una diversa lettura del dato fattuale sulla offensività del bene portato o sulla concedibilità delle attenuanti, se non supportata da specifici vizi giuridici, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
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