Cassazione Penale, Ordinanza n. 09076/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano. La Corte ha ritenuto decisiva la mancanza di procura speciale in capo al difensore che aveva proposto l'istanza/ricorso, con conseguente difetto di legittimazione soggettiva. È stata quindi posta a carico del ricorrente la rifusione delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata a 21 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e plurime cessioni/detenzioni illecite di sostanze stupefacenti aveva proposto istanza di rescissione del giudicato, dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello. Nel ricorso per cassazione deduceva la violazione di norme processuali, sostenendo che l'ordine di esecuzione non gli fosse stato tradotto in lingua a lui nota e che ciò gli avesse impedito di conoscere la sentenza irrevocabile; assumeva inoltre la tempestività del rimedio, facendo decorrere il termine di trenta giorni dalla nomina del difensore di fiducia. Richiamava a sostegno la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul rimedio rescissorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato presentato dal difensore privo di procura speciale, requisito necessario per proporre validamente il rimedio e il conseguente ricorso, con richiamo al rinvio dell'art. 629-bis c.p.p. alla disciplina della revisione e, in particolare, all'art. 640 c.p.p.
Norme richiamate
Consente la definizione in camera di consiglio senza formalità del ricorso in presenza di inammissibilità evidente.
La rescissione del giudicato richiede, per la valida proposizione dell'istanza/impugnazione, il rispetto delle condizioni soggettive e formali previste dalla disciplina richiamata.
Per il ricorso per cassazione nell'ambito della revisione, cui rinvia la disciplina della rescissione del giudicato, è richiesta la procura speciale del difensore.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle Ammende.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata quale reato associativo in materia di stupefacenti oggetto della condanna definitiva.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata quale reato di detenzione/cessione di stupefacenti contestato in plurimi episodi.
Massime di principio
- Nel rimedio della rescissione del giudicato il difensore che agisce nell'interesse del condannato deve essere munito di procura speciale autenticata; in difetto, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva.
- Il rinvio della disciplina della rescissione del giudicato alla revisione comporta l'applicazione delle regole formali previste per l'impugnazione in cassazione contro le decisioni sulla revisione, inclusa la necessità della procura speciale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
- Quando l'inammissibilità è manifesta, la Corte può decidere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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